Rapporti di lavoro

Indennità di maternità, fisco più pesante per le autonome

di Massimo Braghin

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato il parere n. 9 del 22 settembre 2016 evidenziando alcune criticità rilevate in merito ai contributi su maternità autonome rispetto a quelle per le lavoratrici dipendenti.

Si parte da una importante novità introdotta dalla direttiva 2010/41/UE e recepita nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (c.d. testo unico della maternità) così come modificato dalla Legge n. 228/2012 e dal decreto legislativo n. 80/2015 che ha integralmente sostituito il Capo XI “Lavoratori autonomi” e il Capo XII “Liberi Professionisti”, prevedendo la garanzia per le lavoratrici autonome, per le coniugi gestanti e le conviventi gestanti, del diritto a un'indennità di maternità che consenta interruzioni dell'attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane, consentendone in tale modo il riconoscimento alle lavoratrici autonome per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima (es. lavoratrici autonome iscritte alla gestione IVS artigiani e commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte alla gestione separata INPS, e libere professioniste iscritte alle rispettive casse previdenziali obbligatorie.

Ai sensi dell'articolo 6 del Tuir le indennità di maternità erogate dall'Inps alle lavoratrici autonome, costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti e pertanto base imponibile su cui la stessa lavoratrice deve pagare i contributi che finanziano la loro pensione.

Per le lavoratrici dipendenti non funziona esattamente così in quanto si ha una esenzione contributiva totale (sia per la lavoratrice che per il datore di lavoro) in base a quanto previsto dall'articolo 6 DLgs n. 314 del 2 settembre 1997, mentre sul piano fiscale l'assoggettamento è il medesimo sia per dipendenti che autonome.

Trovandosi di fronte, in caso di maternità, a due tipologie di trattamenti completamente diversi (lavoratrici dipendenti con l'indennità di maternità a carico dell'Inps, forma reddito fiscale che non costituisce base imponibile contributiva e lavoratrici autonome invece in cui la stessa indennità di maternità a carico dell'Inps costituisce base imponibile sia fiscale che contributiva) è chiaro che ci si trova di fronte ad una incoerenza del trattamento non più attuale rispetto alle previsioni del passato in cui gli autonomi non godevano del diritto a prestazioni analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti.

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