Rapporti di lavoro

Spettacolo, contratto ad hoc per gli stranieri

di Adrea Costa

Gli adempimenti che interessano i lavoratori dello spettacolo chiamati a svolgere la propria attività lavorativa all'estero si distinguono a seconda che si tratti di lavoratori stranieri in Italia o di lavoratori italiani all'estero.

Riguardo alla prima ipotesi, occorre stipulare con l'artista un contratto di scrittura artistica e verificare, laddove richiesto, il possesso delle autorizzazioni (visto e/o permesso di soggiorno) previste in materia di immigrazione, oltre che del codice fiscale. Analogamente a quanto previsto per la generalità dei lavoratori in Italia, occorrerà presentare al Centro dell'Impiego l'apposita comunicazione e richiedere il certificato di agibilità seguendo le procedure telematiche appositamente previste (E.N.P.A.L.S., Circolare n. 21 del 4 giugno 2002, punto 12, lett. a). Inoltre, sulla base della modulistica previdenziale sulla legislazione applicabile che il lavoratore straniero sarà in grado di produrre, si procederà o meno al calcolo e al versamento della contribuzione in Italia. Per il lavoratore autonomo non residente occorrerà poi effettuare la ritenuta a titolo di imposta del 30% sui compensi corrisposti.

Un discorso a parte merita il lavoratore straniero distaccato in Italia dal proprio datore di lavoro estero al fine di svolgere temporaneamente la propria attività lavorativa. Oltre al rispetto delle disposizioni di immigrazione, della richiesta del certificato di agibilità (E.N.P.A.L.S., Circolare n. 21 del 4 giugno 2002, punti 10 e 11) e del rispetto delle condizioni richiamate nel recente D.Lgs. n. 136/2016 tanto per i cittadini dell'Unione, quanto per quelli extra-Ue, è previsto che, nel rispetto delle indicazioni operative che verranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si debba comunicare il distacco al Ministero del lavoro entro le ore ventiquattro del giorno antecedente il suo inizio e, successivamente, di comunicare entro 5 giorni tutte le modificazioni che dovessero intervenire. Ma questa non rappresenta l'unica novità introdotta dalla nuova disposizione, in quanto, durante il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, il datore di lavoro distaccante estero deve conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile. Inoltre, per il medesimo periodo è obbligatorio designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti e, per la sola durata del distacco, un referente con poteri di rappresentanza che curi i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali. La violazione di tali obblighi di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato nel caso delle comunicazioni preventive e successive del distacco (in ogni caso la sanzione non può essere superiore a 150.000 euro), con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato per la violazione degli obblighi di conservazione della documentazione relativa al rapporto di lavoro (in ogni caso la sanzione non può essere superiore a 150.000 euro), con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli obblighi legati alla designazione dei referenti di cui all'art. 10, commi 3, lett. b), e 4.

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