Rapporti di lavoro

Credito di imposta posticipato per le Casse dei professionisti che investono nelle start up

di Luca Vichi

In risposta a un'istanza di interpello presentata da una cassa di previdenza obbligatoria l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 92/E del 13 ottobre 2016, illustra la corretta applicazione delle disposizioni tributarie relative al credito d'imposta in favore di enti di previdenza obbligatoria e di forme di previdenza complementare di cui ai commi 91 e 93, articolo 1 della legge 190/2014.


Il credito d'imposta previsto dalla legge 190/2014
Il comma 91 della legge prevede il riconoscimento agli enti di previdenza obbligatoria individuati dal Dlgs 509/1994 e al Dlgs 103/1996 di un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento.
Tale agevolazione è concessa a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate dal Dm 19 giugno 2015.


I chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate
I chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione in commento possono essere così riassunti:
• un investimento può considerarsi effettuato, ai fini della fruizione del credito di imposta, nel momento in cui le relative somme sono effettivamente versate alla società partecipata o finanziata o, nel caso di investimento indiretto, all'Oicr (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) che partecipa nella società interessata;
• per quanto attiene il requisito di detenzione (le attività di carattere finanziario rilevanti ai fini del credito d'imposta devono essere detenute per almeno 5 anni. In caso di cessione o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio, il corrispettivo deve essere reinvestito in attività anch'esse rilevanti ai fini della concessione del credito entro 90 giorni) l'Agenzia precisa come il rimborso del capitale investito rilevi ai predetti fini se, e nella misura in cui, costituisce la restituzione di investimenti in relazione ai quali è stato attribuito il credito;
• per quanto attiene infine la verifica del requisito della prevalenza per le start up, la verifica della prevalenza può essere differita ad un periodo di imposta successivo qualora i dati sull'attività della società oggetto di investimento disponibili nel periodo in cui l'investimento è avvenuto non rispecchino correttamente le caratteristiche dell'attività dell'impresa richiesta per la spettanza del credito in questione. Non può dunque escludersi a priori che l'investimento in una start up possa assumere rilevanza, ai fini del calcolo del credito di imposta, sin dal primo esercizio di costituzione della stessa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©