L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Versamento dei contributi al dipendente in Germania

di Andrea Costa

La domanda

Che disciplina fiscale e contributiva si deve applicare ad un cittadino italiano, residente in Germania, dipendente di una azienda italiana? La persona svolgerà l'attività di addetto commerciale passando almeno 300 giorni l'anno in Germania/Svizzera/Austria, in quanto tratterà la zona nei pressi della sua residenza. Il dipendente sostiene che l'azienda deve pagargli in busta paga il lordo lasciando a Lui l'onere di pagare le tasse ed i contributi in Germania (dove risiede). Nel caso in cui questo fosse corretto, i contributi Inps a carico azienda (industria) come verrebbero trattati ?

Le informazioni contenute nel quesito non sono sufficienti per fornire una risposta puntuale. Si cercherà pertanto di fornire gli elementi utili per individuare la legislazione applicabile al caso di specie. Riguardo agli aspetti contributivi, la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 13 del reg. (Ce) 29.4.2004, n. 883 e dall’art. 14 del reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987. Difatti la normativa comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si applica tanto negli Stati membri (Germania, Austria e ovviamente Italia), quanto in Svizzera. Nel caso di esercizio abituale di un’attività subordinata in due o più Stati membri i regolamenti comunitari prevedono un’eccezione al principio della lex loci laboris, che impone il pagamento dei contributi nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa. In applicazione del principio generale di unicità della legislazione applicabile, il lavoratore viene assoggettato alla legislazione esclusiva di un Paese nel quale trovano applicazione le regole comunitarie, come se esercitasse l'insieme delle attività subordinate, ovvero riscuotesse l'insieme delle retribuzioni e compensi nello Stato in questione. L'eccezione al principio di territorialità non è sottoposta a limitazioni temporali. La legislazione applicabile è quella dello Stato membro di residenza, se una parte sostanziale dell'attività lavorativa è svolta in detto Stato; per parte sostanziale di un'attività subordinata esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Nel quadro di una valutazione globale dell'attività lavorativa, il legislatore comunitario ha considerato sufficiente che il 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione (in caso di attività subordinata) vengano svolte in detto Stato (art. 14, co. 8, lett. a, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987). Tornando al caso di specie, assumendo la residenza del lavoratore in Germania e ivi lo svolgimento di una parte sostanziale dell’attività lavorativa, i contributi devono essere versati in Germania e non negli altri Paesi. Se questa fosse la fattispecie relativa al quesito è necessario che: - richiedere il documento portatile A1 che individua la legislazione applicabile dal punto di vista previdenziale e che costituisce la documentazione di base da mostrare alle autorità estere per l’esenzione contributiva; - l’azienda apra una rappresentanza ai fini previdenziali in Germania e provveda al versamento della contribuzione nel rispetto delle regole previste in Germania. In altre parole occorrerà versare i contributi non seguendo la normativa italiana ma quella tedesca. Assumendo che l’attività lavorativa sia svolta esclusivamente in Germania, Austria e Svizzera, il datore di lavoro può procedere alla sospensione delle ritenute in Italia previo rilascio di un’apposita dichiarazione da parte del lavoratore di non residenza fiscale in Italia. Spetterà poi al lavoratore versare in sede di dichiarazione dei redditi le imposte determinate secondo le regole previste nei singoli Paesi interessati dall’attività lavorativa e nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni vigenti.

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