L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trattamento economico del congedo per cure di invalidi

di Josef Tschoell

La domanda

Un lavoratore ha diritto ai 30 giorni di congedo straordinario ex art. 7 d. Lgs.119/2011. Con interpello 8/3/2013 n. 37/0004594 il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'indennità per il congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, peraltro interamente sostenuto dal datore di lavoro e non dall' INPS. Nel caso quindi che il C.c.n.l. (nella fattispecie Studi professionali CONSILP) preveda che nella malattia dal 4 al 20 giorno il datore di lavoro "integra" fino al 75% la retribuzione , lo stesso datore di lavoro deve corrispondere l'intero 75% o la sola parte (25%) della integrazione che corrisponde nella ipotesi "normale" di malattia, quando sussiste l'intervento dell'Inps?

L'art. 7, D.Lgs. n. 119/2011 dispone che durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. A sua volta il Ministero del lavoro chiarisce nella risposta a interpello n. 10/2013 che l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia. Questo afferisce però esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale è sostenuta dal datore di lavoro e non dall’INPS. La risposta del Ministero non interviene sulla quantificazione degli importi da riconoscere al dipendente. Su tale aspetto rimangono ancora aperti dei dubbi. Si ritiene però che l’integrazione salariale sia quella prevista da parte della contrattazione collettiva e nel caso sollevato quello degli Studi professionali. L’art. 105 del CCNL Studi professionali stipulato il 17.04.2015 dispone che durante il periodo di malattia “i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'Inps e ad un'integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: - 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza); - 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno; - 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto dal 21° giorno in poi.” Il citato articolo 7, D.Lgs. n. 119/2011 parla di “trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia”. Si ritiene che il regime economico sia quello complessivo e, dunque, l’equivalente di quanto teoricamente avrebbe diritto il lavoratore tra indennità INPS (50 e 66,66 percento) e integrazione a carico del datore di lavoro secondo le previsioni contenute nella contrattazione collettiva. Dunque, per il periodo di malattia dal 4° al 20° giorno spetterà il 75 per cento della retribuzione di fatto (interamente a carico del datore di lavoro).

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