Una badante per assistere due persone
La prestazione di lavoro domestico risponde ad un bisogno personale del datore di lavoro, legato al funzionamento della vita familiare. Tale requisito è soddisfatto anche nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia resa in favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro, purchè questo ultimo vi abbia un interesse. Il datore di lavoro è infatti colui che promette la retribuzione e riceve l’impegno a collaborare e non necessariamente il destinatario delle prestazioni. Ne consegue che, per esempio, può essere datore di lavoro il figlio dell’anziano assistito da badante, se contatta la lavoratrice non per mandato ricevuto dal genitore ma per sua iniziativa (Tribunale di Roma n. 6571/2005). Si ritiene, inoltre, sia possibile stipulare un contratto di lavoro domestico tra datore di lavoro e lavoratore per l’assistenza dei genitori dello stesso datore di lavoro; non si ravvisano, infatti, al riguardo limiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro “sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico” (FIDALDO-DOMINA), il quale, alla lettera l) articolo 6, prevede la mera indicazione del luogo di effettuazione della prestazione lavorativa, che potrà giocoforza essere diverso dalla residenza del datore di lavoro.