Rapporti di lavoro

Autonome, il servizio baby-sitting è alternativo al congedo

di Fabio Antonilli

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale 1°settembre 2016 è divenuto operativo il provvedimento contenuto nella legge di Stabilità 2016 che estende per la prima volta i cosiddetti vouchers per servizi di baby-sitting alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Il beneficio, fruibile nel limite di 2 milioni di euro per il 2016, riguarda le madri che siano anche lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane (da chiarire se vi rientrano anche le familiari coadiuvanti dell'Artigiano) ed asercenti le attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

È possibile accedere alla prestazione al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei tre mesi successivi, ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

L'Inps dovrà chiarire se la madre che fa richiesta di accesso alla prestazione deve essere in possesso di entrambi i requisiti predetti oppure se sia sufficiente solo uno.

La prestazione - fruibile in luogo del congedo parentale previsto dall'articolo 69 del Dlgs 151/2001 - consiste in un contributo economico pari ad un importo massimo di 600 euro mensili utilizzabile per il servizio di baby-sitting oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Il contributo è utilizzabile per un periodo complessivo non superiore ai 3 mesi.

Se la madre decide di optare per la fruizione del servizio baby-sitting potrà dunque rivolgersi ad una baby-sitter di fiducia, che dovrà però ricompensare con i buoni lavoro (articolo 49 del Dlgs 81/2015). Se invece opta per le strutture sia pubbliche, sia private, il pagamento avverrà direttamento alla struttura prescelta, fino a concorrenza dell'importo massimo di 600 euro mensili. L'opzione può essere esercitata dalla stessa madre al momento della presentazione della domanda all'Inps per via telematica entro il 31 dicembre 2016.

Con la fruizione di uno di questi benefici il congedo parentale spettante alla lavoratrice autonoma ai sensi del citato Dlgs 151/2001 subirà, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese. Per il 2016 la richiesta potrà essere fatta anche dalle lavoratrici che hanno fruito in parte del congedo parentale.

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