L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Malattia figlio di 14 anni con ricovero

di Paolo Rossi

La domanda

E’ possibile usufruire della malattia del figlio in caso di ricovero del figlio di anni 14 nel settore privato?

Purtroppo, la situazione prospettata dal lettore non è tutelata dalla legge, in ragione dell’età anagrafica del figlio (14 anni) superiore ai limiti previsti dalla legge; e a nulla rilevando la circostanza del ricovero ospedaliero. L’art. 47 D.Lgs. 151/2001, riconosce ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio. Tuttavia, la norma attribuisce tale diritto ai genitori di figli biologici: - di età non superiore ai 3 anni (senza previsione di limite di durata quanto ai giorni di congedo); - di età compresa tra i 3 e gli 8 anni (nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore e per ogni figlio). Il congedo spetta anche per la malattia del figlio adottato o affidato (art. 50, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151), entro i seguenti limiti: - età del figlio non superiore a sei anni, senza previsione di limite di durata quanto ai giorni di assenza; - età del figlio compresa tra i sei e gli otto anni, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Salvo più favorevole previsione del contratto collettivo applicato dall’azienda, i periodi di congedo per la malattia del figlio non danno diritto a retribuzione. Essi sono però computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (art. 48, co. 1, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151). I periodi di congedo per la malattia del figlio sono coperti da contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (art. 49, co. 1, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151). Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta una copertura contributiva ridotta. Una possibilità residua per il lettore potrebbe essere rappresentata dall’aspettativa non retribuita, sia ove prevista e disciplinata dal contratto collettivo applicato in azienda sia per mera concessione del datore di lavoro.

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