Rapporti di lavoro

Quando i Gps sono «strumenti di lavoro»

di Rossella Schiavone

Gli impianti di localizzazione satellitare Gps rientrano tra gli strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori per cui possono essere installati esclusivamente se rispondono ad esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Di fatto si ritiene che, nella maggior parte dei casi, sussistano i requisiti che rendano legittima tale installazione sui veicoli aziendali, ma per la piena liceità diventa obbligatorio rispettare la procedura di cui al comma 1, articolo 4, della Legge n. 300/1970.

Tale procedura comporta l'obbligo per le aziende di stipulare un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali, tenendo presente che, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo (vuoi perché tale accordo benché cercato non venga raggiunto, vuoi perché manchino in azienda le Rsa/Rsu) i Gps possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Tuttavia, ai sensi del nuovo comma 2 del citato articolo 4, per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa non è necessaria la previa contrattazione collettiva né, tantomeno, la richiesta di autorizzazione all'Ispettorato del lavoro (in pratica ancora per il momento le richieste di autorizzazione vanno presentate alle Direzioni territoriali del lavoro competenti).

Con circolare n. 2 del 7 novembre 2016, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni in materia interpretando letteralmente il disposto normativo nel senso che sono da intendersi «strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione».

Sulla scorta di tale interpretazione e in linea con il comunicato stampa del ministro del Lavoro del 18 giugno 2015, la circolare ritiene che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Tuttavia, in casi del tutto particolari – ovvero quando i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi Gps per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – gli stessi si trasformano in veri e propri strumenti di lavoro.

Pertanto si deve concludere che solo nei suddetti casi particolari l'azienda non necessiti di alcuna previa contrattazione collettiva né autorizzazione amministrativa, mentre, in tutti gli altri casi, occorrerà rispettare la procedura ex articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970.

Comunque, di fatto, servirà fare una valutazione caso per caso, chiedendosi ogni volta se, effettivamente, senza il Gps la prestazione lavorativa non possa essere resa.

Da notare che un'interpretazione rigida della circolare n. 2/2016 dell'Inl porterebbe ad escludere i casi in cui la prestazione possa sì essere resa ma, grazie al Gps, risulti solo più agevole, come nel caso degli spedizionieri.

Si rammenta, infine, che le informazioni lecitamente raccolte anche grazie al Gps possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro – e, quindi, anche ai fini disciplinari - purché sia data al lavoratore, con una policy aziendale, adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, e nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs n. 196/2003.

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