L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoratrice madre, straordinario e trasferta da valutare

di Rossella Quintavalle

La domanda

Una lavoratrice madre assunta in qualità di quadro nel ccnl commercio che usufruisce delle 2 ore previste per l'allattamento per il primo anno di età del figlio, ha diritto a non prestare ore di straordinario ed eventuali trasferte? E fino a che età del bambino?

Ai sensi dell’articolo 39 D.lgs. 151/2001 Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata e l’inosservanza di questa disposizione è punita con una sanzione amministrativa. Attualmente non sembra esistere alcun divieto per il datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie o comandi in trasferta né in presenza di fruizione delle ore di allattamento né nei periodi di crescita successiva del bambino, anche se risulta in contrasto con la ratio della norma, volta continuamente alla tutela della maternità e alla conciliazione della vita lavorativa e privata, pretendere orari di lavoro lunghi o imprevedibili, che impediscano la vicinanza madre/figlio in età così delicata. L’unico divieto è previsto dall’articolo 53 del Testo Unico maternità/paternità per ciò che riguarda la prestazione lavorativa dalle ore 24 alle ore 6, per il periodo che va dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; è possibile inoltre rifiutare il lavoro notturno da parte di madre di un figlio di età inferiore a tre anni, ed inoltre, nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o l'allattamento. Da parte della contrattazione collettiva, settore terziario, l’art 136 disciplina la facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue senza alcuna eccezione. La condizione di quadro non diversifica la situazione in quanto a tale categoria contrattuale, in riferimento all’orario di lavoro, si applicano le particolari disposizioni dell’articolo 134 del CCNL in esame solo per ciò che riguarda la regolamentazione delle ore prestate di domenica, di notte e nelle giornate festive. Per rispondere al quesito, in considerazione del fatto che i periodi di riposo per allattamento sono considerati come ore lavorative e la giornata va ugualmente considerata di otto ore; se le ore di straordinario sono richieste nello stesso orario concordato tra le parti per la fruizione dei riposi per allattamento, la richiesta non è ammissibile; diversamente, dal punto di vista normativo, non esiste ostacolo alla richiesta se rientrante nel rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. n. 66/2003 (decreto legislativo di adeguamento alle regole comunitarie sull’orario di lavoro) e dalla contrattazione collettiva. Per ciò che riguarda la trasferta il discorso potrebbe diventare più complesso in quanto essendo disposto dalla stessa Costituzione all’articolo 37 che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione, sembrerebbe un controsenso richiedere l’effettuazione di una trasferta che costringerebbe la madre ad allontanarsi dal bambino più di quanto previsto. Inoltre il datore di lavoro non può ostacolare la fruizione dei riposi giornalieri da parte della lavoratrice assegnandole trasferte che le impediscano di rientrare presso il proprio domicilio nella fascia oraria individuata a titolo di riposo per allattamento. In ultima analisi, in considerazione della tipologia di lavoro svolta e delle particolari condizioni emotive e di stress che risultano amplificate durante la gravidanza e nel periodo post partum, a parere di chi scrive e in presenza di un’eventuale particolare situazione individuale, si potrebbe dimostrare di non essere in grado di effettuare ore di lavoro oltre quelle concordate, onde evitare rischi che si potrebbero ripercuotere sulla salute della lavoratrice o anche sull’attività lavorativa e per questo motivo potrebbe essere consultato il medico competente anche in relazione allo stress da lavoro correlato, al fine di verificare se possa emergere un rischio che potrebbe costringere il datore di lavoro a modificare le richieste di ulteriore attività lavorativa intervenute durante il periodo di allattamento.

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