L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento per raggiunta età pensionabile

di Imbriaci Silvano

La domanda

Salve, un datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze una lavoratrice che ha raggiunto l'età pensionabile (anni 65) può procedere a notificare il licenziamento ad nutum anche senza accordo della dipendente, o deve necessariamente comunicare preventivamente la volontà di interrompere il rapporto di lavoro? Qualora notificasse il licenziamento ad nutum, il datore di lavoro a cosa potrebbe andare incontro? Grazie

La questione posta dal quesito riguarda l’estensione dell’area della c.d. libera recedibilità al raggiungimento dell’età pensionabile del lavoratore. Come è noto, il licenziamento ad nutum costituisce un’ipotesi di licenziamento privo di motivazione, ammessa per legge in alcuni specifici casi (es. lavoro domestico, dirigenti, lavoratori in prova, apprendisti), tra cui quello di lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia (art. 4, l. n. 108/1990), sempre con il rispetto dei termini di preavviso (salvo indennità). Con l. n. 108/1990 il rapporto di lavoro dei soggetti in età pensionabile, purché in possesso dei relativi requisiti, è stato ricondotto definitivamente all’area della libera recedibilità. Anche quando la successiva riforma Fornero - Monti (art. 24, comma 4, del d.l. n.201/2011 conv. in l. n. 214/2011) ha consentito la prosecuzione dell’attività lavorativa oltre i nuovi requisiti di età anagrafica previsti per la pensione di vecchiaia, fino al limite massimo di 70 anni, l’interpretazione prevalente è stata nel senso di applicare le tutele previste per il rapporto di lavoro in prosecuzione fino a quel momento solo in presenza di accordo espresso in tal senso tra lavoratore e datore di lavoro (Cass. SSUU n. 17589/2015). Da segnalare una recente Cassazione secondo cui il presupposto del raggiungimento dell'età massima previsto originariamente dalla L. n. 604 del 1966, art. 11, (poi riprodotto nella L. n. 108 del 1990, art. 4), il verificarsi del quale si determina la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro e quindi la libertà di recesso del datore di lavoro, deve sussistere al momento in cui questo manifesta la relativa volontà, non essendo sufficiente che detto presupposto sussista alla data fissata per l'estinzione del rapporto, con la conseguenza che il licenziamento intimato prima del venir meno della garanzia della stabilità deve considerarsi illegittimo in mancanza di giusta causa o giustificato motivo di recesso e non può assumere efficacia per un tempo successivo (cfr. Cass., n. 7899/2015). Secondo questa interpretazione, nel lavoro subordinato privato, a differenza di quanto avviene nei rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001, la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età, ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva. Al di fuori dell’area della libera recedibilità sarà sempre necessaria la motivazione del licenziamento, pena la sua illegittimità in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo e conseguente applicazione della tutela ordinamentale prevista (stabilità reale e/o obbligatoria). Nel caso di libera recedibilità, l’intimazione del licenziamento ad nutum dovrà comunque avvenire nei termini del preavviso contrattuale, salvo il pagamento della relativa indennità prevista.

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