di Andrea Costa

La domanda

Un dipendente che viene inviato in trasferta fuori dal territorio comunale, e altresì all'estero, è dotato di una carta di credito aziendale. Materialmente non sosterrà alcun tipo di anticipo personale delle spese sostenute. Se l'azienda volesse comunque erogargli un'indennità di trasferta per "risarcirlo" del disagio arrecato dallo spostamento, come deve trattare l'indennità? Fiscalmente è esente con la riduzione di 2/3 ? Oppure, non avendo natura di rimborso, è considerata retribuzione e quindi assoggettata al contribuzione e a Irpef al 100%?

Assumendo che le distinte della carta di credito aziendale possano essere considerate come documenti giustificativi per le spese di viaggio e trasporto sostenute in dipendenza della trasferta, l’indennità erogata dall’azienda al dipendente potrà essere esentata sino al limite giornaliero di Euro 77,47, ridotto di 1/3 nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto; di 2/3 in caso di rimborso delle spese di vitto e di alloggio, così come disciplinato dall’art. 51, comma 5 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La differenza sarà tassata come reddito da lavoro dipendente ed assoggettata ad IRPEF.

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