Trasferta
Assumendo che le distinte della carta di credito aziendale possano essere considerate come documenti giustificativi per le spese di viaggio e trasporto sostenute in dipendenza della trasferta, l’indennità erogata dall’azienda al dipendente potrà essere esentata sino al limite giornaliero di Euro 77,47, ridotto di 1/3 nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto; di 2/3 in caso di rimborso delle spese di vitto e di alloggio, così come disciplinato dall’art. 51, comma 5 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La differenza sarà tassata come reddito da lavoro dipendente ed assoggettata ad IRPEF.