Rapporti di lavoro

Procedure collettive, conteggi allargati

di Fabrizio Spagnolo e Giulia Camilli

Anche i dirigenti vanno conteggiati tra gli esuberi nei licenziamenti collettivi. L’articolo 16 della legge 161/2014, che è intervenuto a modificare l’articolo 24 della legge 223/1991 ha incluso i dirigenti tra le categorie di lavoratori da conteggiare in caso di esubero del personale ai fini dell’applicabilità della procedura collettiva.

L’intervento del legislatore nazionale si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza C-596/2012 del 13 febbraio 2014) che ha censurato l’Italia per il mancato recepimento della direttiva 98/59/Ce, emanata al fine di avvicinare le legislazioni degli Stati membri , poiché, nonostante le sollecitazioni della Comunità europea, con la legge 223/1991, si continuava ad escludere il personale con qualifica dirigenziale dall’obbligo di rispettare le procedure collettive di riduzione del personale.

Fino alla sentenza Ue il legislatore nazionale, la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria avevano giustificato la mancata estensione di questa disciplina facendo leva sulle peculiarità del rapporto dirigenziale, in particolare sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro con inapplicabilità delle norme limitative del licenziamento individuale di cui alla legge 604/1966. La Corte di giustizia, invece, ha ritenuto che la direttiva 98/59 sia applicabile a tutti i lavoratori, dirigenti compresi.

La nuova disciplina italiana prevede ora che i dirigenti devono essere conteggiati nella soglia dimensionale dell’azienda – oltre 15 dipendenti – e nel numero dei lavoratori interessati dal licenziamento collettivo (almeno 5 dipendenti) intervenuto nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità nella stessa provincia.

Per l’avvio della procedura, vanno applicate, secondo la disciplina introdotta dall’articolo 16 della legge 161/2014, le comuni regole che stabiliscono l’obbligo di inviare comunicazione anche alle organizzazioni di rappresentanza sindacale dei manager – più precisamente all’associazione territoriale competente – indicando gli aspetti salienti della riduzione del personale: numero degli esuberi, motivi sottesi e ragioni per cui non sono possibili soluzioni alternative.

Le organizzazioni sindacali dei dirigenti andranno coinvolte, quindi, in tutte le fasi della procedura collettiva a partire dall’obbligo di svolgere l’esame congiunto, secondo quanto previsto a livello legislativo. Nel caso si raggiunga un accordo in sede di esame congiunto tra azienda e Rsa o associazione sindacale di categoria, le condizioni di uscita dei dirigenti licenziati saranno quelle stabilite dall’accordo; in caso contrario, l’impresa avrà facoltà di procedere al licenziamento dei dirigenti eccedenti comunicando, per iscritto, a ciascuno di essi il recesso nel rispetto del termine di preavviso.

Ulteriore importante aspetto nell’intimazione del licenziamento consiste nell’estendere i criteri di scelta, residuali, di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative) all’individuazione dei dirigenti da licenziare, per espressa previsione della normativa in esame. In caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il datore di lavoro dovrà versare al dirigente un’indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, determinata dal giudice a seconda della natura e della gravità della violazione, fatte salve, comunque, diverse previsioni stabilite nei contratti collettivi.

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