Rapporti di lavoro

Indicazioni operative sulla regolarità dei distacchi trasnazionali

di Virginio Villanova

Le nuove disposizioni sul distacco trasnazionale, che interessano la mobilità di lavoratori dipendenti da imprese stabilite in un Paese dell'Unione europea, sono interessate da un nuovo chiarimento dell'ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2017.

I temi affrontati sono tanti, anche in virtù del fatto che il dlgs n. 136/2016 con il quale è stata data attuazione alla cosiddetta direttiva Enforcement, copre un campo d'azione amplissimo che si propone di contrastare fenomeni di elusione e di dumping retributivo e previdenziale.
Il decreto si occupa del distacco trasnazionale per l'esecuzione di una prestazione di servizi e toccherà agli ispettori del lavoro il difficile compito di verificare la genuinità del distacco. Nel decreto sono presenti un elenco di indici di congruità che sono diretti a verificare l'esistenza dell'azienda distaccataria, la sua operatività e l'esistenza di una sede o di una filiale o di un committente in Italia, destinatario di una prestazione di servizi.

Un capitolo a parte viene dedicato ai servizi di cabotaggio, che possono riguardare sia il trasporto di merci, sia quello di persone. L'attenzione deve essere riposta sul fatto che il vettore entri carico o scarico, che la durata del trasporto supera i sette giorni o che le operazioni svolte in Italia siano più di tre.

L'Ispettorato nazionale precisa che il decreto n. 136/2016 appunta l'attenzione proprio sulla somministrazione trasnazionale di autisti e sull'impiego di lavoratori per lo svolgimento di prestazioni di cabotaggio per percorsi che interessano anche il nostro territorio nazionale.
Per i trasporti internazionali che hanno come origine o come destinazione l'Italia, diversi dalle due ipotesi sopra evidenziate, in attesa di un chiarimento a livello europeo, viene precisato che non trova applicazione per il momento la disciplina di cui all'articolo 10 del dlgs n. 136/2016.

Per il lavoratore in distacco un aspetto particolare è quello della copertura assicurativa, e specificatamente, della possibilità che la prestazione contributiva continui ad essere resa nel Paese di provenienza, compilando il canonico Mod. A1 (ex mod. E 101).

In caso di distacco non autentico, il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore, con l'applicazione dei livelli contrattuali come individuati dall'articolo 51 del dlgs n. 81/2015.

Due aspetti, da ultimo vanno, tenuti bene in evidenza: il disconoscimento del rapporto previdenziale contenuto nel modello A1 e la responsabilità solidale tra distaccante e distaccatario.

Dal disconoscimento del rapporto di lavoro in capo al distaccante non discende de plano l'annullamento dell'autorizzazione alla prosecuzione del rapporto previdenziale certificata dal modello A1. Questa richiederà uno specifico disconoscimento da parte dell'Inps a tutela dell'unicità della posizione previdenziale del (soggetto debole) lavoratore.

Se il distacco trasnazionale avviene nell'ambito di un contratto di appalto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del dlgs 276/2003 per gli aspetti contributivi e retributivi anche con possibilità di applicare la diffida accertativa, da notificare all'impresa distaccante e anche a quella distaccataria, con la limitazione che nei confronti di quest'ultima, non assume efficacia di titolo esecutivo.

Particolare attenzione dovrà essere da ultimo prestata per il trasporto di cose per conto terzi. In questo caso il committente dovrà richiedere all'appaltatore estero un certificato di regolarità contributiva (analogo al Durc) di data non anteriore a tre mesi che attesti la regolarità contributiva e assicurativa per scongiurare la responsabilità solidale che permane fino a dodici mesi dalla conclusione dell'appalto.

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