Contenzioso

Il fisco può «presumere» il rapporto di lavoro (ma il contribuente può difendersi)

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

L’amministrazione finanziaria, in base ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria e raccolti presso soggetti terzi come i sostituti d’imposta, può presumere l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente non dichiarato.

Il contribuente, però, può contrastare tale addebito grazie alla “prova negativa” generata da altrettante presunzioni, ad esempio dimostrando la non compatibilità del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno con un’ulteriore attività lavorativa oppure la falsità dei documenti ottenuti dal fisco tramite perizia grafologica. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 6117/01/2016 (presidente Labruna, relatore Missaglia).

L’amministrazione accerta l’annualità 2009 a un contribuente sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria. Il contribuente ha percepito redditi da lavoro dipendente da tre diverse società per complessivi 20mila euro, senza dichiararli in Unico.

Il contribuente ricorre, sostenendo che non è stata effettuata alcuna prestazione di lavoro dipendente a favore delle società predette in quanto dal 2007 ha sempre lavorato come custode di un condominio.

Secondo un perito grafotecnico, interpellato dal contribuente, le firme apposte sui contatti di lavoro esibiti dalle tre società sono false, perché anziché essere autografe sono state riprodotte meccanicamente. Tant'è che è stata sporta querela.

L’ufficio resiste con le seguenti motivazioni:

i dati sono quelli presenti in Anagrafe tributaria;

la perizia grafologica prodotta in giudizio non costituisce prova ai fini fiscali e la querela sporta nei confronti delle presunte datrici di lavoro ha innescato un processo del quale non si conosce l’esito.

I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio, però, danno ragione al contribuente.

In particolare, secondo la Ctr Lombardia, l’accertamento fiscale basato sulle risultanze dell’Anagrafe tributaria conserva piena valenza probatoria anche se i dati sono stati raccolti pressi soggetti terzi come i sostituti d’imposta.

A favore del contribuente, però, una volta ricevuto l’avviso di accertamento la presunzione dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente non dichiarato può essere contestata con le seguenti motivazioni:

l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno già soggetto a prelievo e, pertanto, incompatibile con altre presunte attività non dichiarate e da assoggettare a ritenuta fiscale;

l’esercizio del diritto di accesso ai documenti relativi al rapporto di lavoro contestato;

la predisposizione di una perizia grafologica dalla quale risulti che le firme apposte sui contratti di lavoro derivano dall’utilizzo di sistemi informatici o dall’impiego di tecniche a ricalco.

la presentazione di una denuncia-querela nei confronti dei presunti datori di lavoro, con rischio di essere a propria volta denunciati per il reato di calunnia.

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