Rapporti di lavoro

Lavoratori all’estero, retribuzioni convenzionali a +0,9%

di Roberto Rocchi e Marco Strafile

Con il decreto 22 dicembre 2016 del ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017, sono state fissate le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all’estero a valere per il 2017.

Il provvedimento fa registrare un incremento generalizzato dei valori di riferimento che si ferma allo 0,9%, lievemente inferiore rispetto all’aumento dell’1% registrato con il decreto dello scorso anno, mentre non si rilevano variazioni della struttura delle tabelle in termini di settori di attività, di qualifiche lavorative e di stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.

Il decreto in commento, che riguarda i datori di lavoro i quali impiegano personale fuori dal territorio nazionale, è previsto dalla legge n. 398/1987 volta a tutelare il lavoratori italiani operanti all’estero; circa l’ambito soggettivo di applicazione si ricorda il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 con cui l’Inps ha chiarito come l’evoluzione normativa intervenuta in materia di lavoro all’estero, abbia esteso le garanzie previste dalla predetta legge n. 398/1987 non solo ai dipendenti cittadini comunitari, ma anche a quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro.

Il decreto emanato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilisce ai fini contributivi dei valori forfettari imponibili, da utilizzare in caso di dipendenti che lavorano in Paesi esteri con cui l’Italia non ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale o che ne hanno stipulata una “parziale”, che non copre, cioè tutti gli eventi assicurati dalla nostra normativa previdenziale. Dal 2001, ai sensi dell’articolo 51, comma 8 bis, del Tuir, le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate anche ai fini fiscali per determinare il reddito di lavoro subordinato prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

L’estensione della valenza ai fini tributari delle retribuzioni convenzionali è alla base di alcuni dubbi interpretativi che in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, il quale informa il reddito di lavoro dipendente, hanno portato una parte di operatori a ritenere tali valori come sempre utilizzabili ai fini contributivi, indipendentemente dal fatto che il Paese di assegnazione dei lavoratori fosse legato o meno con l’Italia da un accordo in materia di sicurezza sociale; una tesi a cui il ministero del Lavoro e l’Inps si sono sempre opposti e sulla quale proprio quest’anno la Corte di cassazione ha messo un primo punto fermo confermando, con la sentenza n. 17646 del 6 settembre 2016, il punto di vista ministeriale.

Le retribuzioni convenzionali sono fissate per livelli di inquadramento con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori di attività omogenei.

Per alcune categorie di lavoratori a ciascun livello di inquadramento corrisponde una retribuzione convenzionale imponibile, mentre per altri (operai e impiegati - dei settori industria, autotrasporto e spedizione merci - quadri, dirigenti, giornalisti) la stessa è collegata ad una determinata fascia retributiva.

In tal caso, prima di individuare l’imponibile convenzionale, occorre verificare in quale fascia retributiva si posiziona il lavoratore in relazione al proprio livello stipendiale. Sul punto risulta utile segnalare come l’Inps, nelle circolari di commento ai decreti di fissazione delle retribuzioni convenzionali, rinvii al parere espresso dal ministero del Lavoro (circolare Inps circolare 21 marzo 1990, n. 72) secondo cui «… per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero …».

L’articolo 3 del decreto in commento prevede, infine, la frazionabilità giornaliera degli imponibili forfettari, utilizzando il divisore convenzionale 26, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese.

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