Solidarietà difensiva e licenziamento
Sotto un profilo generale si deve osservare che, per la sua natura, l’accordo sindacale preordinato alla solidarietà difensiva impone, nel corso della sua vigenza, il divieto per il datore di lavoro di operare riduzioni di personale. Eventuali licenziamenti, oltre che annullabili per difetto di giustificato motivo, potrebbero consentire il ricorso alla procedura di cui all’art. 28, legge n. 300/70, in materia di comportamento antisindacale, in quanto la stipulazione dell’accordo – violato da parte datoriale – avrebbe impegnato la rappresentatività e la credibilità del sindacato. La stipula di un contratto di solidarietà denota quindi l’implicita rinuncia del datore di lavoro ad operare una riduzione di personale. Il licenziamento di lavoratori che non si trovino coinvolti nel contratto di solidarietà oltre che nella procedura di “mobilità” che lo abbia preordinato è sempre possibile. Nel caso prospettato risulterebbe quindi possibile procedere al licenziamento di un lavoratore cui non è applicato il contratto di solidarietà, non rientrante tra quelli per cui sia stata aperta la procedura di mobilità.