L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Solidarietà difensiva e licenziamento

di Mauro Marrucci

La domanda

Un’impresa ha avviato una procedura di mobilità per 17 dipendenti la cui consultazione sindacale si è conclusa con la riduzione a 4 licenziamenti e l'applicazione del contratto di solidarietà per altri 13. L’impresa deve ora procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente cui non è applicato il contratto di solidarietà in quanto non rientrava tra quelli oggetto della procedura di mobilità. E’ possibile procedere al licenziamento?

Sotto un profilo generale si deve osservare che, per la sua natura, l’accordo sindacale preordinato alla solidarietà difensiva impone, nel corso della sua vigenza, il divieto per il datore di lavoro di operare riduzioni di personale. Eventuali licenziamenti, oltre che annullabili per difetto di giustificato motivo, potrebbero consentire il ricorso alla procedura di cui all’art. 28, legge n. 300/70, in materia di comportamento antisindacale, in quanto la stipulazione dell’accordo – violato da parte datoriale – avrebbe impegnato la rappresentatività e la credibilità del sindacato. La stipula di un contratto di solidarietà denota quindi l’implicita rinuncia del datore di lavoro ad operare una riduzione di personale. Il licenziamento di lavoratori che non si trovino coinvolti nel contratto di solidarietà oltre che nella procedura di “mobilità” che lo abbia preordinato è sempre possibile. Nel caso prospettato risulterebbe quindi possibile procedere al licenziamento di un lavoratore cui non è applicato il contratto di solidarietà, non rientrante tra quelli per cui sia stata aperta la procedura di mobilità.

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