L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Rimborso carburante auto dipendente

di Matteo Ferraris

La domanda

Buongiorno, un dipendente utilizzando la sua auto privata fà delle commissioni per conto del suo datore di lavoro (posta, banca, piccole consegne varie...) nello comune di residenza e lavoro. Il datore di lavoro vorrebbe riconoscergli un rimborso carburante. La tassazione di questo rimborso non deve però essere imponibile per il dipendente, basta compilare una scheda carburante ed inserirlo in busta paga come rimborso spese generico non imponibile Inps e Irpef? Grazie mille

Il dipendente che utilizza la propria auto privata nell'interesse del datore di lavoro e nel comune in cui ha la sede di lavoro, realizza la cosiddetta "trasferta nel Comune", regolata dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 51, TUIR. Si ritiene che la fattispecie indicata coinvolga l'indennità chilometrica nonostante il rimborso delle spese relative al carburante sia solo una frazione di tale indennità. Secondo costante prassi (si veda lo schema logico nella risoluzione n. 232/E/2002), in occasione della trasferta nel Comune, l'indennità chilometrica costituisce reddito per il lavoratore La stessa tesi è stata recentemente confermata con la risoluzione n. 83/E/2016 avente ad oggetto il rimborso delle spese di car sharing che, ove il servizio risulti disponibile, potrebbe rappresentare una prima soluzione alternativa alla modalità organizzativa attualmente ipotizzata. Il car sharing è una soluzione meno rigida dell'utilizzo dei mezzi pubblici collettivi e meno onerosa delle due ulteriori opzioni relative alla mobilità urbana: servizio taxi e utilizzo sedi auto aziendale. In tale contesto il rimborso delel spese di car sharing sono state equiparate al rimborso delle spese derivanti dall'utilizzo di mezzi pubblici che la normativa esonera dall'imposizione discale e contributiva. Per connessione di argomento risulta utile richiamare che la giurisprudenza ha introdotto un limite incomprimibile: non può esistere discriminazione retributiva tra prestazioni analoghe; con ciò la Cassazione (cfr. per tutte sentenza n. 21517/2006) ha tracciato la cosiddetta “teoria depauperativa” fondandola sulla corretta valutazione della causa che origina l’erogazione di somme al dipendente ed escludendo che le stesse abbiano sempre funzione retributiva. La declinazione della predetta teoria si ha in concomitanza di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, conseguentemente le somme corrisposte a titolo compensativo assumono funzione risarcitoria e non reddituale. Non pare, però, che la questione possa potersi applicare alla fattispecie oggetto del quesito ma si ritiene utile evocarla poiché stiamo argomentando di limiti e criteri; e ciò che non risulta pertinente al caso come sin qui declinato non è escluso che possa tornare applicabile a una sostanza simile rappresentata in forme mutate. Circa la soluzione operativa proposta dall'interrogante, l'ipotesi formulata (rimborso delle spese del carburante attraverso apposito giustificativo diverso dalla scheda carburante) sarebbe corretta solo nel caso in cui le predette attività venissero svolte in un comune diverso da quello sede di lavoro; ciò sarebbe concretamente realizzabile per le attività svolte presso la posta, ad esempio ma sarebbe meno gestibile per le ulteriori commissioni. Quale alternativa, il datore di lavoro può sfruttare la disposizione dell'articolo 51, comma 3,TUIR ed erogare buoni benzina che, entro il limite di franchigia esente, consentono di percorrere oltre 2000 km. Considerato che nell'anno ci sono circa 220 giornate lavorative, attraverso la soluzione dell'erogazione di voucher si finanzia il consumo di carburante di circa 10 chilometri al giorno. Si evidenzia che il lavoratore è concretamente inciso nel suo reddito netto per la restante parte dell'indennità chilometrica (rappresentata dall'usura del mezzo, dei consumabili durevoli e non durevoli e dei servizi periodici connessi al mezzo). Ogni formalizzazione costituisce un elemento probatorio a fronte di una richiesta differita di riconoscimento del relativo diritto economico.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©