L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: la procedura corretta

di Alberto Bosco

La domanda

Qual è la procedura da seguire per avviare una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo all’esodo del lavoratore? E’ sufficiente la sottoscrizione degli accordi da parte del sindacato del lavoratore o è necessario procedere alla consultazione presso la dtl? Quali sono le conseguenze se non si segue la procedura completa?

Vi sono almeno due tipi di risoluzione consensuale: la prima, che presenta particolari specifiche, è quella prevista nell’ambito della procedura di conciliazione per evitare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 della legge n. 604/1966; in questo caso – se si tratta di datore di lavoro con più di 15 dipendenti e non si applica il contratto a tutele crescenti - essa deve svolgersi in DTL (oggi sede locale dell’Ispettorato nazionale del lavoro). Se non si ricade nell’ipotesi di cui sopra, o la risoluzione consensuale viene stipulata in sede protetta (es. Ispettorato o con l’assistenza del sindacato), oppure occorre procedere all’invio – anche tramite un soggetto abilitato – del modulo telematico ex articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2016, a pena di inefficacia. Se al lavoratore è offerto anche un incentivo all’esodo al quale sono legati una serie di rinunce (all’impugnazione dell’accordo, pretesa di differenza retributive, danni ecc.) è necessario, per la validità e inoppugnabilità di tale intesa, un accordo nelle sedi protette individuate dall’art. 2113, comma 4, c.c. o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276/2003. In questo caso non è applicabile la procedura della comunicazione telematica per le dimissioni del lavoratore.

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