Rapporti di lavoro

Inidoneità alla donazione sangue, istruzioni Inps per la gestione dei permessi

di Michele Regina

Il lavoratore dipendente che dona il proprio sangue gratuitamente ha diritto a una giornata di riposo e alla corresponsione della normale retribuzione; è quanto disciplinato dalla normativa risalente al 1967.

L'onere di rimborso al datore di lavoro delle retribuzioni anticipate è posto, dal decreto legge 30 dicembre 1979, numero 663, a carico dell'Inps (circolari dell’istituto 25/1981 e 115/1981).

In seguito la legge 219/2005 ha previsto che sia garantita la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, ma solo in relazione tempo necessario all'accertamento della inidoneità. Tale legge ha demandato ad un decreto del ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, le relative disposizioni attuative.

Il decreto 18 novembre 2015 sulle modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione, attuativo della norma in tale fattispecie, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L'Inps, pertanto, con la circolare 29 del 7 febbraio 2017, ha fornito le istruzioni operative relative all'attuazione delle relative disposizioni.

L'Istituto rimborsa al datore di lavoro le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato per la donazione di sangue.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione solo per il tempo necessario all'accertamento dell'inidoneità nei seguenti casi:

a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;

b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;

c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Pertanto il dipendente, inidoneo alla donazione, avrà comunque diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell'intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità.

L'intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.
La retribuzione da erogare va determinata con i criteri già delineati nelle circolari Inps 25 e 115 del 1981 relativamente al rimborso delle giornate di riposo fruiti dal lavoratore che ha effettuato la cessione gratuita del sangue.

La non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell'unità di raccolta, gestita dalle associazioni e federazioni di donatori di sangue che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione e l'accreditamento secondo le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome.

Pertanto per il diritto alla retribuzione il lavoratore sarà tenuto ad inoltrare al proprio datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di non idoneità attestante:

- i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;

- la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l'ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

La documentazione di cui sopra sarà conservata per 10 anni dai datori.

L'Inps fornisce indicazioni anche per i flussi Uniemens precisando che con competenza da gennaio 2017 si dovranno valorizzare le assenze , mediante l'utilizzo del nuovo "CodiceEvento" IDS.

I datori di lavoro tenuti alla compilazione della denuncia contributiva Uniemens pongono quindi a conguaglio le retribuzioni corrisposte al lavoratore risultato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti, con i contributi o altre somme dovuti all'Inps.

Per recuperare le somme anticipate si dovrà essere valorizzato nell'elemento <MalACredAltre>, <CausaleRecMal>, il nuovo codice causale "S114" avente il significato di "Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue"; nell'elemento <ImportoRecMal> il relativo importo. Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il conguaglio delle eventuali ulteriori indennità anticipate dal datore di lavoro.

Per il recupero delle indennità per i periodi "scaduti", e in caso di restituzione dell'indennità anticipata dal datore di lavoro per conto dell'Inps e già posta a conguaglio, il datore di lavoro, dovrà procedere con la regolarizzazione contributiva.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla denuncia contributiva richiedono il rimborso, tramite pagamento diretto, delle somme anticipate al lavoratore tramite presentazione telematica della domanda .

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