Rapporti di lavoro

Premi di risultato «ridotti» nella certificazione unica

di Giuseppe Maccarone e Alessandro Mengozzi

La certificazione unica 2017 (Cu) comprende, tra l’altro, il quadro che serve per riepilogare le informazioni relative alla detassazione dei premi di risultato corrisposti nel 2016 a cui si applica un’imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali. Le somme detassate non possono superare i 2.000 euro, elevate a 2.500 euro se i lavoratori sono pariteticamente coinvolti nell’organizzazione del lavoro. I punti da utilizzare vanno dalla casella 571 alla 591.

Sezione mancante
La sezione presente nella Cu si utilizza per rappresentare l’operato dell'unico sostituto dichiarante ma anche per riepilogare quanto fatto da eventuali precedenti datori di lavoro. La circostanza di riferimento è quella in cui il lavoratore abbia chiesto all’ultimo datore di lavoro di eseguire il conguaglio complessivo, consegnandogli le Cu avute in relazione ai precedenti rapporti di lavoro che, peraltro, essendo redatte sulla base della modulistica approvata nel 2016, non presentavano alcuna sezione riferita alla detassazione in quanto non applicabile per l'anno 2015. Inoltre, si evidenzia che la maggiore difficoltà operativa emerge per effetto dell’innalzamento a 2.500 euro della fascia detassabile.

Massimali diversi
Il lavoratore potrebbe, per esempio, essere stato dipendente di un’azienda che non lo aveva coinvolto nell’organizzazione e passare poi in quella che esegue il conguaglio che, invece, lo coinvolge, ma potrebbe essere accaduto anche l’esatto contrario. Questa dinamica comporta una stretta combinazione dei due massimali previsti per applicare la detassazione (2.000 o 2.500 euro). Si pensi a un lavoratore rimasto in forza sino al 31 marzo 2016 in un’azienda che non ha coinvolto i dipendenti nell’organizzazione e che, nell’ultimo mese gli ha erogato un premio di 1.000 euro, detassandolo. Successivamente, lo stesso viene assunto in altra azienda in cui i lavoratori sono, invece, coinvolti pariteticamente. Nel mese di settembre il nuovo datore di lavoro eroga, a sua volta, un premio di 1.800 euro su cui applica la detassazione. Poco prima della fine dell'anno, il lavoratore chiede al datore di eseguire il conguaglio fiscale complessivo e gli consegna la Cu.

Tale certificazione, rilasciata sulla base del modello 2016, non reca alcuna sezione riferita alla detassazione; sulla stessa, tuttavia, potrebbe essere stata inserita un’annotazione indicante l’ammontare del premio detassato (1.000 euro) e, forse, l’ammontare della franchigia applicabile. Il sostituto che esegue il conguaglio e che considera applicabile la fascia di detassazione più elevata (2.500 euro), stante il coinvolgimento del lavoratore nell’organizzazione, detassa il premio in misura pari a 1.500 euro (che si sommano ai 1.000 euro precedente datore).

Oggi le istruzioni della Cu ci dicono che il massimo detassabile non è 2.500 ma 2.000 euro, perché a fronte di due premi con massimale detraibili di 2.500 e 2.000, si applica il tetto inferiore. Oppure, se il premio “con coinvolgimento” è superiore a 2.000 euro, per esempio 2.200 euro, quest’ultimo importo vale come massimale detassabile complessivo.

Obbligo di correzione
Il punto è che, in genere, la maggioranza dei datori di lavoro, esegue il conguaglio fiscale entro la fine dell'anno. Quando tali operazioni sono state effettuate, le regole oggi descritte nelle istruzioni della Cu non si conoscevano. L’impostazione seguita dall’agenzia delle Entrate fa leva sull’ammontare della retribuzione assoggettata a detassazione da cui dipende l’utilizzo dei codici (appositamente istituiti) e delle righe per esporre le varie situazioni.

Il sostituto di imposta, per correggere, deve eseguire nuovamente il conguaglio fiscale entro il 28 febbraio oppure il lavoratore deve rettificare tramite assistenza fiscale o dichiarazione dei redditi.

Da rilevare, inoltre, che la stessa problematica si potrebbe presentare anche nei casi di conguaglio riassuntivo “automatico” che il sostituto è tenuto a effettuare a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza estinzione oppure a fronte di cessione del contratto di lavoro dipendente. In questo caso il sostituto cessionario dovrà tener conto delle erogazioni di premio di risultato corrisposto anteriormente al passaggio dei dipendenti ovvero alla cessione del contratto di lavoro.

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