Rapporti di lavoro

Tre le tipologie per i lavoratori rientrati dall’estero

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Tra le diversi tipologie di redditi esenti da indicare nella certificazione unica ci sono quelli corrisposti ai lavoratori rientrati in Italia dall’estero.

A causa del succedersi di diverse normative, nel 2016 le aziende possono essersi trovate nelle condizioni di gestire ben tre tipi di lavoratori rimpatriati a cui hanno erogato redditi parzialmente esenti.

Secondo l’ordine cronologico delle rispettive discipline i casi sono i seguenti:
• i ricercatori (cosiddetto rientro dei cervelli) di cui al Dl 185/2008, che godono dell’esenzione fiscale del 90% del reddito percepito;
• i lavoratori rientrati in Italia dopo un’esperienza di lavoro di lavoro/studio di almeno due anni in un paese Ue di cui alla legge 238/2010, il cui reddito è scontato del 70% (se uomo) o dell’80% se donna (agevolazione che terminerà definitivamente nel 2017);
• l’ultima categoria, quella più recente, è stata prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione), ed è rappresentata dai cosiddetti «lavoratori impatriati», che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per almeno due anni e che soddisfano le altre condizioni previste dalla norma, e che nel 2016 hanno beneficiato della riduzione del 30% del reddito (elevato al 50% dal 2017).

La prima e seconda categoria di lavoratori trovano spazio nei punti 466 dove i redditi sono codificati (1 per i ricercatori del Dl 185 e 2 per i lavoratori rientrati ai sensi della legge 238/2010), e 467, dove viene indicata la quota di reddito esentata da Irpef (90% per la prima tipologia, 70% o 80% per la singola tipologia in funzione del sesso del lavoratore).

L’ultima categoria di lavoratore “impatriato” ai sensi del decreto 147 deve invece essere indicata nei punti 468 (con il codice 5 che li identifica) e 469 (il reddito esentato pari al 30% del reddito complessivamente erogato). La quota di reddito che ha invece scontato l’imposizione sarà ovviamente indicata nel punto 1 o 2 della stessa certificazione.

Laddove il sostituto sia stato impossibilito a riconoscere la parziale esenzione, ad esempio perché la richiesta da parte del lavoratore è pervenuta in tempo non utile, dovrà segnalare questa situazione attraverso l’annotazione BM (per i redditi con abbattimento del 70% o 80%) o BD (per i redditi con abbattimento del 30%), per consentire al lavoratore di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Tra le altre categorie più frequenti di redditi esenti da esporre nella Cu, ci sono quelli non tassati per effetto dell’applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni. In particolare, per i redditi di lavoro dipendente, l’articolo 15 del modello Ocse della convenzione stabilisce le condizioni in presenza delle quali è possibile derogare al principio della territorialità dell’imposta e quindi non tassare in Italia, ma esclusivamente nel paese di residenza estero, il reddito prodotto in Italia da un soggetto quivi non residente. Tale situazione deve essere esplicitata nella Cu indicando nel punto 468 il codice 3 e nel punto 469 il reddito esentato da imposizione.

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