Rapporti di lavoro

Mise, pubblicata la variazione del tasso di attualizzazione e rivalutazione

di Massimo Braghin

Il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale 13 febbraio 2017, relativo alla variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione: a partire dal 1° marzo 2017, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è pari allo 0,92 per cento.

È doveroso il richiamo al dlgs n. 123/1998, il quale disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, che devono essere disposti sempre nel rispetto della normativa europea e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. I benefìci determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. Il dlgs n. 123/1998, all'articolo 2, prevede che il ministro dell'Industria, commercio e artigianato, con proprio decreto, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione; successivamente, per effetto del decreto del ministro dello Sviluppo economico del 15 giugno 2016 tale adempimento è delegato al Direttore generale per gli incentivi alle imprese dello stesso Mise.

La normativa europea ha revisionato il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, stabilendo che lo stesso venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base. Inoltre, la Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 ha previsto che l'aggiornamento del tasso debba essere effettuato su base annua e che, per fronteggiare variazioni consistenti e impreviste, si deve procedere ad un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% del tasso valido in quel momento.

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