Rapporti di lavoro

La verifica dei requisiti lavoristici delle start-up e delle Pmi innovative secondo il Mise

di Antonio Carlo Scacco

A seguito delle numerose richieste pervenute dalle Camere di commercio circa i controlli da attuare sia in sede di iscrizione delle start-up e delle Pmi innovative (verifiche preventive), sia durante la vigenza dello status speciale loro attribuito (verifiche dinamiche), risponde il Mise con circolare 3696/C del 14 febbraio scorso.

Per quanto maggiormente attiene agli aspetti lavoristici, circa il requisito previsto dall'articolo 25 lett. h) n. 2 del decreto legge 179/2012 concernente l'impiego nelle start-up, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, di personale qualificato in misura uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, precisa la nota come la verifica debba essere condotta sotto tre differenti aspetti: sostanziale, quantitativo e qualitativo. Sotto il primo profilo (quello sostanziale) si precisa come l'impiego del personale qualificato sia normativamente consentito “a qualunque titolo”, espressione che comprende sia il lavoro subordinato, sia quello parasubordinato, ivi inclusa la figura del socio amministratore. Unica precauzione da osservare è la verifica del reale ed effettivo impiego del lavoratore/collaboratore presso la azienda. Pertanto, come fu già precisato con nota Mise del 22 agosto 2014, se i soci amministratori sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che la previsione risulti verificata. Differentemente, ove si tratti di meri organi sociali con compiti amministrativi ma non impiegati nella azienda, tale condizione non appare soddisfatta. Circa la verifica dell'aspetto quantitativo, attinente alla verifica della rispondenza della percentuale del personale impiegato alle specializzazioni richieste, l'indicazione è quella di controllare che nelle domande presentate siano descritti i titoli accademici più elevati e le esperienze professionali conseguite, anche ricorrendo alle indicazioni fornite nell'autocertificazione. Infine, circa il controllo qualitativo, si richiamano i limiti ed i principi contenuti nell'articolo 71 del Dpr 445/2000 del 2000 in ordine alla verifica della autenticità delle dichiarazioni rese dall'impresa.

Tutti questi controlli, di carattere preventivo, dovranno essere condotti anche in corso d'opera (verifiche cosiddette dinamiche), ordinariamente il 30 giugno di ciascun anno.
Si ricorda che nel caso delle start-up la verifica del requisito relativo all'impiego del personale qualificato nelle modalità vedute è sufficiente ai fini dell'attribuzione del relativo status (ovviamente nel rispetto delle altre condizioni previste), mentre nelle Pmi innovative occorre la verifica di almeno un altro dei requisiti previsti dal menzionato articolo 25, ossia la destinazione alle spese in ricerca, sviluppo e innovazione di almeno il 3% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione ovvero la titolarità o l'essere depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o software registrato in Siae.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©