Rapporti di lavoro

Necessario il conguaglio fiscale se un premio non è stato detassato

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

I datori di lavoro che erroneamente non hanno applicato la detassazione a una parte del premio di risultato (Pdr), pur avendone regolarmente detassato un’altra quota, non hanno la possibilità di rappresentare tale situazione nella certificazione unica e, per salvaguardare l’applicazione della facilitazione, devono eseguire nuovamente il conguaglio fiscale di fine anno. Questo l’orientamento dell’agenzia delle Entrate, fornito al Sole 24 Ore.

Il caso è quello in cui si è verificato un doppio pagamento nel corso del 2016. Entrambe le somme corrisposte al lavoratore presentavano i requisiti previsti per la detassazione ma – a causa di un disguido - non hanno subito il medesimo trattamento di favore. La situazione si potrebbe presentare con relativa facilità per le agenzie di somministrazione.

Il quadro destinato all’indicazione della detassazione si compone di due righe e le relative caselle vanno da 571 a 576 (1° rigo) e da 577 a 582 (2° rigo). Si tratta di caselle omologhe che acquisiscono una loro contemporanea rilevanza quando si deve rappresentare una situazione caratterizzata dalla compresenza di Pdr erogati sia a soggetti non coinvolti nell’organizzazione del datore, sia a favore di dipendenti coinvolti (codici identificativi rispettivamente 1 e 2). Nella redazione della sezione vi sono delle regole da rispettare: le caselle 571 e 577 non possono avere lo stesso codice; le caselle 572 e 578 sono alternative ai punti 576 e alla 582; ciò sta a significare che non è possibile indicare, contemporaneamente, somme detassate e importi assoggettati a tassazione ordinaria, in presenza dei requisiti che ammettono l’applicazione dell’imposta sostituiva del 10 per cento.

In caso di due premi, erogati dal medesimo datore di lavoro, con codice 1 di cui uno non è stato detassato, la rappresentazione nella Cu di quanto effettivamente verificatosi porterebbe a un blocco del flusso. In tale evenienza, infatti, deve essere rispettato il principio secondo cui le somme erogate per premi di risultato devono essere assoggettate - fino al limite di 2.000 o 2.500 euro - a un’unica modalità di tassazione, anche se il sostituto è tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

In caso contrario l’unica strada percorribile è quella di procedere alla riliquidazione unitaria degli importi, riaprendo il conguaglio fiscale (operazione tecnicamente possibile sino al 28 febbraio senza incorrere in alcuna penalità) per effettuare correttamente la trasmissione delle Cu 2017 entro il 7 marzo. In caso contrario, nella sezione dei Pdr, andrebbe indicato solo l’importo detassato, mentre quello sottoposto a tassazione ordinaria finirebbe nel punto 1 della Cu. Questa modalità di redazione della certificazione comprometterebbe al lavoratore il recupero nella dichiarazione dei redditi.

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