Rapporti di lavoro

Ultime verifiche per la Certificazione unica

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Entro il 7 marzo i sostituti di imposta dovranno trasmettere all’agenzia delle Entrate –esclusivamente per via telematica - le certificazioni uniche ordinarie. Il primo appuntamento avverrà nel rispetto della storica scadenza di trasmissione dato che non sono state previste proroghe. Per la consegna ai lavoratori della versione sintetica, invece, non vi è la stessa rigidità e il termine è fissato al 31 marzo 2017.

Le rettifiche

Nei giorni immediatamente successivi al 7 marzo sarà opportuno verificare l’esito della trasmissione, considerato che l’Agenzia potrebbe respingere il file, per presenza di Cu errate. In tal caso, la parola d’ordine sarà sollecitudine. Va tenuto presente, infatti, che i 5 giorni disponibili per intervenire su dichiarazioni già trasmesse che presentano errori, senza incorrere in sanzioni, sono fissi e non dinamici. La nuova trasmissione della certificazione corretta deve avvenire nei 5 giorni successivi alla scadenza originaria, cioè sempre il 12 marzo e non oltre. Secondo quanto affermato dall’Agenzia, la scadenza del 7 marzo deve essere considerata inderogabile con riferimento alle certificazioni contenenti dati che, per la loro natura, devono confluire nella dichiarazione dei redditi precompilata. Vi sono, tuttavia, anche Cu che non contengono informazioni con la medesima valenza e, per questo motivo, la loro trasmissione oltre tale data non comporterebbe alcun disguido. È il caso, per esempio, delle certificazioni rilasciate ai lavoratori autonomi.

Scadenza di luglio

Sul punto, l’agenzia delle Entrate, interrogata in occasione di Telefisco 2017, ha avuto modo di precisare che, anche per quest’anno, le Cu non contenenti dati per la dichiarazione precompilata, si potranno trasmettere, senza sanzioni, entro il 31 luglio 2017 (data di presentazione del modello 770/2017). Ne deriva, dunque, che le scadenze da rispettare potrebbero essere due. Il condizionale è d’obbligo in quanto la seconda (il 31 luglio) è, di fatto, facoltativa e opera solo se a marzo non sono state inoltrate tutte le certificazioni. Tale seconda data utile per la trasmissione agirà anche con riferimento ai 5 giorni che servono per apportare le variazioni alle Cu inesatte e rifiutate dal sistema. Il periodo concesso per fare le modifiche scadrà il 5 agosto; chi riuscirà a rimandare le certificazioni corrette entro tale data (quelle prive di informazioni per la precompilata), non pagherà sanzioni.

Sanzioni

Restando in ambito sanzionatorio, va evidenziato che “bucare” la scadenza di trasmissione ha un costo pesante, vista la severità dell’impianto punitivo. La sanzione di base, prevista per questo inadempimento, è di 100 euro per ogni certificazione non inoltrata, tardiva o errata, con un limite massimo pari a 50.000 euro annui per sostituto di imposta.

Fortunatamente, lo scorso anno è stata introdotta una norma che ha attenuato il regime sanzionatorio, prevedendo che in caso di trasmissione della certificazione unica entro sessanta giorni dal termine fissato per l’inoltro telematico, la sanzione possa essere ridotta a un terzo (da 100 a 33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro per ogni anno e per ogni sostituto.

L’eventuale trasmissione eseguita entro il 31 luglio permette, a parere di chi scrive, il riconoscimento dei 5 giorni per la correzione, ma non i 60 giorni utili per usufruire della sanzione ridotta.

Correzioni e precompilata

Infine, un’ultima notazione riguardante le Cu inviate nuovamente dopo la scadenza, in sostituzione di Cu validamente accettate dall’Agenzia. In questo caso, se la prima Cu conteneva dati validi per la dichiarazione precompilata che vengono rettificati dalla seconda, è necessario avvisare il contribuente. Nella certificazione esatta si deve inserire l’annotazione “CF”, per comunicare al percipiente che, laddove intenda avvalersi della dichiarazione precompilata predisposta dalle Entrate, deve porre a confronto i dati contenuti nell’ultima certificazione e quelli della precompilata stessa, in quanto potrebbero non coincidere. In tal caso deve modificarli.

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