Rapporti di lavoro

Piccole imprese, assunzione obbligatoria disabili rinviata al 2018

di Pietro Gremigni

L'obbligo di occupare un lavoratore disabile da parte dei datori di lavoro con una fascia occupazionale collocata tra i 15 e i 35 dipendenti, anziché entrare in vigore dal 1° gennaio 2017, slitta al 1° gennaio 2018.
L'articolo 3 comma 3 ter della legge Milleproroghe, cioè della legge 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione del decreto legge n. 244/2016 ha così modificato il termine introdotto da uno dei decreti attuativi del Jobs Act, spostandolo al 2018.
Indubbiamente il tempismo non è stata la qualità dimostrata da Governo e Parlamento dal momento che se da un lato l'adempimento è stato differito proprio per le difficoltà che le piccole imprese hanno manifestato verso questo obbligo, dall'altra resta cosa fatta l'assunzione del disabile che diversi altri datori di lavoro hanno nel frattempo effettuato.
In mezzo ci sono quei datori di lavoro che hanno soltanto presentato richiesta di assunzione (dovevano farlo al massimo entro il 2 marzo 2017) agli uffici competenti. In attesa di chiarimenti è probabile che queste domande, stante la proroga, non verranno definite.

Datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti – Per i datori di lavoro la cui base occupazionale computabile va da 15 a 35 dipendenti è obbligatorio occupare un solo soggetto disabile.
Fino al 31 dicembre 2016 la regola si basava sul regime transitorio introdotto dalla legge 68/1999 secondo cui, in caso di nuova assunzione (dal 2000), l'obbligo di assumere il disabile sorgeva dopo 12 mesi più i 60 giorni per l'invio della richiesta agli uffici competenti.
Dal 1° gennaio 2017, in virtù del Dlgs 151/2015, è venuta meno la gradualità di cui sopra, e l'obbliga di assumere il disabile scattava automaticamente solo perché si era collocati nella fascia di dipendenti dai 15 ai 35 lavoratori, senza dover attendere nuove assunzioni.
In pratica al raggiungimento del 15° dipendente (dal 1° gennaio 2017 in poi) oppure il semplice fatto di occupare a quella data un numero di dipendenti da 15 a 35, avrebbe dovuto fare scattare l'obbligo di riserva.
Da questo momento insorgeva l'obbligo di assumere entro 60 giorni, oppure di stipulare una convenzione con il servizio competente per graduare tale adempimento.
Va tenuto conto che per il meccanismo di conteggio proporzionale dei part time e del relativo arrotondamento per eccesso per le frazioni superiori a 0,5 anche il raggiungimento di una quota pari ad esempio a 14,51 determina l'arrotondamento a 15.

Situazione 2017 – Dopo la proroga al 2018 ad opera della legge 19/2017 i datori di lavoro che rientrano nella predetta fascia occupazionale devono procedere come per il passato: l'obbligo di occupare il disabile insorge solo in caso di nuova assunzione, a seguito della quale, dopo 12 mesi sorge l'obbligo di coprire il posto vacante facendo richiesta entro 60 giorni dalla scadere del 12° mese.
Il Milleproroghe e la relativa modifica che stiamo commentando è entrato in vigore il 1° marzo 2017. Come detto le aziende che hanno già assunto il disabile entro il 28 febbraio non possono fare altro che proseguire il rapporto. Al contrario riteniamo che per le domande di avviamento non ancora definite, non ci sia alcun obbligo nemmeno degli uffici competenti ad avviare il lavoratore.

Nuova assunzione nel 2016 – Per chi ha effettuato una nuova assunzione nel corso del 2016 e che avrebbe dovuto fare richiesta di assunzione entro il 2 marzo 2017 (Min. lavoro e Anpal nota del 23 gennaio 2017), rivive la possibilità di sfruttare il più ampio termine di 12 mesi decorrente da quando è stata realizzata la nuova assunzione aggiuntiva.
Nel frattempo anche questi soggetti sono stati obbligati dalla predetta nota a inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, in quanto si era realizzato un cambiamento occupazionale nel 2016 tale da incidere sull'obbligo del prospetto.
Ora che la situazione è di nuovo cambiata tornando alle origini, c'è da capire se in qualche modo debba essere o meno rettificato il prospetto informativo.

Sanzioni - In mancanza di assunzione del disabile si applica la sanzione pecuniaria pari a 153,20 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Scatta in questi casi la procedura di diffida.

Situazione dal 2018 - Dal 2018 dovrebbe pertanto partire il nuovo adempimento che porterà per i datori di lavoro scoperti cioè ancora privi del disabile da occupare, all'obbligo di inviare la richiesta di assunzione entro il 2 marzo 2018.

Partiti politici, sindacati e onlus – Anche per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, l'obbligo di assumere lavoratori disabili (variabili in base al numero die dipendenti) ritorna ad essere legato a nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2017.
Dal 2018 l'adempimento scatterà in ogni caso senza poter più contare sul regime di graduazione.

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