Rapporti di lavoro

Licenziare i furbetti sì ma senza troppa fretta

di Vincenzo Luciani

La recente vicenda dei medici e infermieri dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari imposta dal Gip del tribunale di Napoli, sia per avere violato l'obbligo di rapporto professionale esclusivo con l'ente ospedaliero (i medici), sia per avere attestato falsamente la presenza propria e di colleghi (impiegati e paramedici), solleva la ciclica domanda se la normativa vigente consenta effettivamente di licenziare i dipendenti pubblici resisi responsabili di così gravi condotte.
Al quesito si deve rispondere affermativamente, avendo tuttavia la consapevolezza che qualsiasi decisione non può essere improvvisata e che il provvedimento di un giudice penale non è di per sé sufficiente a condurre automaticamente al licenziamento dei dipendenti coinvolti.


La facoltà di punire lavoratori accusati di comportamenti negligenti e, in questo caso, disonesti, spetta al datore di lavoro pubblico ben prima della riforma Madia (legge 124/2015, attuata, nella materia dei licenziamenti, dal Dlgs 116/2016): quest'ultima in realtà ha introdotto disposizioni mirate ad accelerare l'adozione dei provve-dimenti sanzionatori nel caso in cui la falsa attestazione della presenza sia “accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione”.


La normativa del 2016 si è limitata a imporre tempi più celeri (il provvedimento espulsivo va adottato entro 1 mese invece di 4) e a riconoscere alle amministrazioni la facoltà di sospensione immediata dei lavoratori coinvolti, facoltà da esercitare entro 48 ore.
Il provvedimento di sospensione entro due giorni è un messaggio immediato, che si trasmette al lavoratore ac-cusato, ma non è una sanzione disciplinare.
Nonostante anche in questa vicenda si invochi a gran voce l'immediato allontanamento dei responsabili, vi sono ragioni, non solo di tipo giuridico, che suggeriscono all'amministrazione di non adottare iniziative affrettate e, in particolare, di non seguire il percorso accelerato previsto dal decreto del 2016.


Anzitutto dato condizionante è il numero delle persone coinvolte (risulta che il provvedimento del Gip di Napoli abbia ordinato l'arresto di 55 persone tra medici e infermieri): il Dlgs 116/2016, autorizza il datore di lavoro pubblico a sospendere immediatamente (entro le 48 ore) i lavoratori coinvolti, ma pretende che con il provvedimento di sospensione si proceda anche alla con-testazione per iscritto dell'addebito. Considerato il numero di dipendenti coinvolti e tenuto conto che l'azienda ospedaliera (in qualità di persona offesa dal reato) ha la facoltà di inoltrare richiesta agli organi inquirenti al fine di conoscere ulteriori elementi da far valere nei confronti dei singoli dipendenti indagati, è opportuno inoltrare tale istanza, al fine di avere un quadro della vicenda completo e procedere ad una puntuale contestazione.


Si consideri ancora che la facoltà dell'immediata so-spensione dei dipendenti è contenuta nel Dlgs 116/2016, di attuazione della legge delega 124/2015: quest'ultima è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta (con sentenza 251/2016) con riferimento a quelle disposizioni che hanno previsto l'adozione, da parte del governo, di decreti legislativi che non fossero stati preceduti da un'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, e tra le norme dichiarate incostituzionali vi è anche la disposizione (articolo 17) in base alla quale è stato adottato il Dlgs 116/2016. E' vero che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto che la propria pronuncia di illegittimità costituzionale non si estende automaticamente alle disposizioni attuative, ma è evidente che un lavoratore che si vede licenziato anche sulla base della citata disposizione avrà buon gioco a far valere in sede giudiziale l'illegittimità del licenziamento per essere stato “vittima” di una disciplina attuativa di una legge incostituzionale.


Insomma occorre agire con tempestività e severità per punire i dipendenti di cui si sarà accertata la responsabilità: ma è fondamentale non incorrere in errori, anche di tipo formali/procedurali, perché nel settore pubblico si applica ancora l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori ante riforme (senza le modifiche delle legge Fornero e del Jobs act), per cui qualsiasi vizio del provvedimento datoriale condurrebbe alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.

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