Contratto a termine e liste di mobilità
A stretto rigore di legge, le assunzioni a tempo determinato dalla mobilità sono escluse dal campo di applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2015, e quindi la durata totale di 48 mesi (36 di contratto a termine “ordinario” + 12 dalla mobilità) non pare impedita. Quanto al mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità, l’articolo 8, comma 6, della legge n. 223/1991, dispone che il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista (discorso diverso vale per il diritto all’indennità). Si segnala comunque che la riforma Fornero ha disposto l’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, delle liste di mobilità.