Rapporti di lavoro

Statuto autonomi, via libera atteso entro metà aprile

di Giorgio Pogliotti

Per il Ddl sul lavoro autonomo e lo smart working sono stati presentati 58 emendamenti e 26 ordini del giorno in commissione Lavoro al Senato : il relatore, Maurizio Sacconi (Ap), punta all’approvazione definitiva (senza modifiche), entro la fine della prossima settimana, per mandare intorno al 10 aprile il testo in Aula per il via libera finale.

Per oltre 2 milioni di partite Iva e collaboratori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali con imprese o pubblica amministrazione, si applicano gli interessi di mora concordati o automatici previsti dal Dlgs 231/2002. Sono abusive e prive di effetto le clausole che prevedono termini di pagamento superiori ai 60 giorni, o che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o di recedere da esso senza congruo preavviso. Sono interamente deducibili le spese sostenute fino a 10mila euro per iscriversi a corsi di formazione, aggiornamento professionale, master e convegni, e fino a 5mila euro per la certificazione delle competenze, orientamento e sostegno all’autoimprenditorialità.

I professionisti potranno partecipare a bandi e appalti pubblici per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca e saranno equiparati alle Pmi per l’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

L’indennità di disoccupazione Dis-coll per i collaboratori diventa strutturale dal 1° luglio (fino a quella data è stata reintrodotta con il Milleproroghe) e viene estesa ad assegnisti e dotttorandi di ricerca, finanziata con un aumento dello 0,51% dell’aliquota contributiva. Viene finanziato con un’aliquota contributiva dello 0,5% l’estensione agli iscritti alla gestione separata Inps della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata potranno fruire del trattamento di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Viene disciplinato anche il lavoro agile, non come una nuova tipologia contrattuale ma come una modalità esecutiva del rapporto di lavoro subordinato, stabilita con accordo tra le parti, che prevede l’utilizzo di strumenti tecnologici, eseguita in parte all’esterno dell’azienda. L’accordo scritto tra azienda e lavoratore dovrà disciplinare anche i tempi di riposo, il cosiddetto diritto alla disconnessione.

Negli ordini del giorno del relatore Sacconi si affronta la disciplina della salute e sicurezza nel lavoro agile, su cui il governo si è impegnato ad intervenire con circolari interpretative: «Va chiarito che nella valutazione dei rischi - afferma il relatore -lo smart working merita una considerazione specifica in sé a prescindere dal luogo in cui l’attività venga svolta e in conseguenza il lavoratore dovrà essere sottoposto ad un’idonea sorveglianza sanitaria di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro».

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