Rapporti di lavoro

Nuove regole per censire le unità produttive e operative

di Barbara Massara

Le aziende con una sola sede di lavoro non dovranno provvedere a registrare alcuna unità produttiva od operativa sul sito dell’Inps.

Lo ha precisato l’istituto di previdenza con il messaggio 1444 del 31 marzo 2017 , specificando che, nel caso della sede principale, è la procedura di iscrizione/variazione azienda che dovrebbe attribuire in modo automatizzato il codice zero a tale sede.

A partire dalla seconda sede di lavoro, invece, è il datore di lavoro a dover registrare la stessa come unità operativa o come unità operativa e produttiva attraverso la procedura di iscrizione/variazione azienda, che codificherà queste unità con valori crescenti a partire da 1.

Tali valori, cioè zero per la sede principale, e da 1 in avanti per le ulteriori unità produttive e/o locali, dovranno essere riportati nel flusso uniemens, a partire da quello di competenza di marzo 2017 (da presentare entro il 30 aprile), all’interno della denuncia individuale di ciascun lavoratore.

Le novità e i relativi esempi

Queste nuove istruzioni seguono quelle già fornite dall’inizio dell’anno con le circolari 9 e 56, modificandole. Secondo il nuovo quadro che emerge dal messaggio del 31 marzo, l’Inps non richiede la registrazione della sede principale, che dovrebbe essere l’unità operativa e produttiva già presente negli archivi dell’istituto, da codificare in uniemens con il valore zero. Nessuna registrazione pertanto dovrà essere effettuata dalle aziende con un’unica sede.

Solo i datori di lavoro che hanno almeno due sedi dovranno preoccuparsi di censire le corrispondenti unità operative od operative e produttive a partire dalla seconda sede, con conseguente attribuzione del codice da 1 in avanti, da riportare nel flusso.

Per spiegare meglio queste nuove indicazioni, l’Inps ha illustrato nel medesimo messaggio alcuni esempi. Tra questi, il caso di un’azienda che oltre alla sede principale (codice zero), ha un’altra sede che è solo unità operativa (codice 1), in quanto non ha i requisiti per essere considerata un’unità produttiva. Nell’uniemens del lavoratore impiegato nella sede secondaria, l’elemento unità produttiva va codificato con zero (sede principale), e quello unità operativa con 1 (sede secondaria), mentre nel flusso del dipendente impiegato presso la sede principale, sia l’unità produttiva che quella operativa saranno compilate con il codice zero.

Gli effetti

Queste indicazioni arrivano però solo dopo la chiusura degli stipendi di marzo, mese a decorrere dal quale vi è l’obbligo di valorizzare nell’uniemens il nuovo elemento “unitàproduttiva”.

Nel frattempo, e cioè dall’8 marzo (data della circolare 56/2017) al 31 marzo (data dell’ultimo messaggio), le aziende, attendendosi alle precedenti istruzioni, si sono attivate registrando tutte le sedi, compresa quella principale nonché l’unica sede principale, con attribuzione del codice 1.

A questo punto, posto che secondo le istruzioni del 31 marzo, la sede principale non avrebbe dovuto essere registrata, e che avrebbe dovuto avere il codice zero, ci si chiede se queste aziende dovranno modificare le sedi registrate nonché i codici da inserire nell’uniemens, solo perché la loro numerazione parte da 1 invece che zero, come richiesto nelle istruzioni del 31 marzo.

La questione che sembra ridotta a un mero codice, è invece molto delicata, perché da esso dipende l’ammissione agli ammortizzatori sociali.

E il susseguirsi di indicazioni diverse si riflette anche sulle procedure informatiche dell’istituto di previdenza, che sono ancora in fase di aggiornamento. Infatti, come precisato nel messaggio del 31 marzo, è previsto per la metà di aprile il rilascio di un nuovo adeguamento che dovrebbe attribuire in modo automatizzato il codice identificativo dell’unità operativa a ogni sede diversa da quella principale, lasciando all’azienda solo l’onere di valutare se si tratta anche di un’unità produttiva. Pertanto per le aziende potrebbe essere opportuno attendere queste modifiche al fine di accertare “cosa risulta” negli archivi Inps prima di procedere al censimento.

I dubbi sull’unità operativa

Anche il concetto di unità operativa, profondamente cambiato rispetto a quello descritto nella circolare 172/2010, e di cui l’Inps non ha mai chiarito l’utilità, lascia qualche dubbio interpretativo, ad esempio per il personale commerciale come gli informatori scientifici del farmaco, o viaggiante, considerato che questi possono avere una sede di lavoro convenzionalmente individuata nel domicilio, una sede amministrativa identificata con la sede aziendale principale e una sede effettiva di svolgimento dell’attività identificata con una regione.

Pertanto in ragione di queste indicazioni che sembrano essere ancora in fieri, così come le procedure con cui sono gestite, è auspicabile che l’Inps proroghi il termine per la valorizzazione del nuovo elemento unità produttiva.

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