Rapporti di lavoro

Con il decreto voucher torna la responsabilità solidale negli appalti

di Alberto Bosco

Il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, non solo ha soppresso le disposizioni normative che regolamentavano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) ma ha anche radicalmente rivisto il regime della solidarietà negli appalti. Le novità in materia sono contenute nell'articolo 2 del decreto in esame, il quale dispone che, all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

La norma oggi in vigore è quindi quella sotto riportata: le parti evidenziate in grassetto sono quelle abrogate a partire dal 17 marzo 2017.

Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Come ben evidenziato da un autorevole commentatore (cfr. A. Zambelli: “Appalti: ripristinata la responsabilità solidale integrale”, in Guida al Lavoro, 31 marzo 2017, n. 14, pag. 15), si tratta dell'ottavo intervento in 13 anni, con il quale viene cancellato l'obbligo di preventiva escussione dell'appaltatore, nonché la possibilità dei contratti collettivi di derogare al regime di solidarietà legale istituendo “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”. Tutto ciò al fine di scongiurare la sottoposizione della norma al referendum previsto per il 28 maggio prossimo, del quale – a questo punto – è verosimile la cancellazione.

In poche parole (secondo l'Autore citato, cui, per motivi di spazio, si rimanda per ulteriori approfondimenti), in caso di mancato svolgimento del referendum e di conferma della norma in sede di conversione, si avrebbero due effetti assai rilevanti:
a) da una parte verrebbe meno la necessità del litisconsorzio tra committente, appaltatori ed eventuali subappaltatori;
b) dall'altra si elimina la gerarchia tra i debitori, con la conseguenza che tutte le imprese legate dal vincolo di responsabilità solidale si troveranno di fronte alla possibilità che, di fronte alle inadempienze del proprio datore di lavoro, i lavoratori scelgano di volta in volta di rivolgersi alle imprese più solide e solvibili (ossia, generalmente, al committente) per ottenere le retribuzioni e i contributi non percepiti a fronte dell'opera prestata nell'appalto.
In argomento merita di essere citato anche il Parere n. 3/2017 della Fondazione Studi del CNO dei Consulenti del Lavoro, nel quale – in estrema sintesi - si evidenzia che:
a) con il D.L. n. 25/17, è stato cancellato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori, introdotto nel 2012 ed eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva;
b) grazie al regime di responsabilità solidale, che incombe su appaltatore e committente, sono tenuti a pagare i crediti maturati dal personale impiegato nell'appalto (e anche le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali) sia il committente che l'appaltatore;
c) a seguito delle nuove disposizioni, il committente può essere aggredito anche prima dell'appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore di quanto pagato.

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