L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Compenso associazione sportiva dilettantistica

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

I soci di una associazione sportiva dilettantistica (membri del consiglio direttivo) vorrebbero attribuirsi dei compensi. I soci versano già la contribuzione Inps obbligatoria c/o altre gestioni (dipendenti, professionisti). Il compenso erogato dalla società può essere considerato un compenso da "cocopro sportivo" (esente irpef fino a 7500,00)? Il compenso deve essere assoggettato a gestione separata inps?

La associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In proposito il comma 1 lett. d) del medesimo articolo impone il “divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;”. Lo stesso comma 18, lett. d), dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche sia espressamente prevista “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi della attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette”. La questione dirimente pertanto, circa la possibilità segnalata nel quesito da parte dei soci/membri del consiglio direttivo di attribuirsi un compenso, sta nel verificare la compatibilità della erogazione con la cennata disposizione che sancisce il divieto di distribuzione di utili, anche in modo indiretto. Circa la nozione di “distribuzione indiretta” dei proventi dell’attività sociale fra i soci, la circolare AgE 124/E/1998 ha chiarito che in mancanza di espressa indicazione legislativa si applicano i criteri stabiliti all’art. 10, comma 6 del menzionato decreto legislativo 460/1997, in quanto norma di carattere generale (i relativi indici assumono valore di presunzione assoluta). In proposito: a) la lett. c) del comma 6 del medesimo articolo 10 stabilisce che si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione […] la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni (tariffa commercialisti); b) La lett. e) prevede invece che costituisce distribuzione indiretta di utili anche la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. In ogni caso si consideri che il menzionato art. 10, comma 6, in quanto norma antielusiva di tipo sostanziale, può essere disapplicato con la procedura di cui all’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212. I criteri sopra evidenziati, peraltro, rappresentano delle presunzioni assolute. Nulla impedisce alla Amministrazione la contestazione della distribuzione di utili e proventi sotto forma di compensi nel caso in cui, ad esempio, sia accertato che il cumulo dei medesimi compensi configuri una sostanziale elusione del divieto, oppure i compensi stessi siano stati erogati a fronte di attività inesistenti o, comunque, siano eccessivi rispetto alla attività svolta o il volume complessivo dei corrispettivi dell’Associazione. Circa poi la seconda parte del quesito, ossia la applicabilità della norma agevolativa di cui al co. 1 lett m) dell’articolo 67 TUIR, la lettera circolare 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ha riassunto le condizioni richieste: 1 - l’associazione/società sportiva dilettantistica deve essere regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive; 2 - il soggetto percettore deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni. Dal tenore del quesito, tuttavia, pare di capire che i compensi dovrebbero essere erogati ai soci in qualità di membri del consiglio direttivo mentre il regime agevolativo cennato si applica, come specificato, a particolari figure professionali (ad es. istruttori, addetti al salvamento nelle piscine, collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività). Pertanto saranno ipotizzabili, nel caso di specie, dei "ordinari" rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di iscrizione nella gestione separata.

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