L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Ticket licenziamento edili

di Josef Tschoell

La domanda

Si chiede cortesemente quanto segue in ordine al contributo di licenziamento ed in particolare per quanto concerne l'esonero per fine fase lavori o chiusura cantiere in edilizia. In particolare si domanda in maniera diretta se una ditta che era impegnata in unico cantiere di lavoro con i suoi due unici operai e che al termine del cantiere, a fine 2016, licenzi entrambe, se sia tenuta al versamento del ticket licenziamento. Si specifica che nessuno dei due dipendenti era stato assunto a tempo indeterminato specificatamente per quel cantiere.

L’art. 2, comma 34, della L. n. 92/2012 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2013, il contributo di licenziamento non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Si ritiene che l’esonero di cui al punto b) spetti unicamente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate per il cantiere, che sono poi risolti per completamento delle attività o chiusura del cantiere.

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