Ticket licenziamento edili
L’art. 2, comma 34, della L. n. 92/2012 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2013, il contributo di licenziamento non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Si ritiene che l’esonero di cui al punto b) spetti unicamente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate per il cantiere, che sono poi risolti per completamento delle attività o chiusura del cantiere.