Rapporti di lavoro

Stranieri, nuove disposizioni su protezione internazionale e permesso di soggiorno

di Alberto Rozza

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 13 aprile 2017, n. 46, di conversione del D.L. n. 13/2017 recante disposizioni "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" che, tra l'altro, modifica il D.Lgs. n. 286/1998 prevedendo che sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, debba essere indicato lo Stato che ha provveduto al suo riconoscimento.
È opportuno ricordare che in relazione alla particolare condizione in cui si trova un cittadino straniero, allo stesso può essere riconosciuto, previa richiesta, lo status di rifugiato o può essere accordata la misura di tutela di protezione sussidiaria.
La differente tra i due istituti è data dai parametri oggettivi e soggettivi, che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e al Paese di provenienza.
Più precisamente, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno.
Viene invece riconosciuta la protezione sussidiaria al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.
Il provvedimento legislativo entrato in vigore il 18 aprile 2017 istituisce presso tutti i tribunali, le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'UE, competente a decidere sulle questioni di diritto di soggiorno per cittadini UE, allontanamento dei cittadini UE, riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari e sulle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.
Novità si riscontrano anche sul piano delle espulsioni a cui i titolari di protezione internazionale possono comunque essere soggetti.
Più precisamente viene introdotto il comma 11-bis all'art. 9 del T.U. sull'immigrazione, prevedendo che l'allontanamento sia effettuato verso lo Stato UE che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Paese dell'attualità della protezione.
Si ricorda che il citato art. 9 prevede che nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione possa essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nel caso in cui sussistano fondati motivi di ritenere che la permanenza dell'interessato nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali;
c) quando lo straniero sia dedito ad attività delittuose.
In sostanza la nuova disposizione non introduce nuove fattispecie di allontanamento, ma ne specifica le modalità applicative. Questo, in particolare deve essere eseguito prioritariamente verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.
Invece, quando il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso perché sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato oppure perché rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (art. 20 del D.Lgs. n. 251/2007), l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'UE, sentito in ogni caso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.
La legge n. 46/2017 modifica anche la disciplina del ricongiungimento familiare, prevedendo che il rilascio del nulla osta all'ingresso, da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione, avvenga non più entro 180 giorni, ma entro soli 90 giorni dall'inoltro con modalità telematiche della relativa domanda, corredata della documentazione concernente i requisiti reddituali e di alloggio.
Tra le novità si segnala anche l'art. 21-bis che proroga dal 15 dicembre 2016 al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa.
In particolare la norma in esame proroga di un anno, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi previsto dall'articolo 1-bis del D.L. n. 4/2015 da ultimo così modificato dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).
La norma, inoltre, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.
Infine il Senato, in sede di approvazione della Legge di conversione, ha introdotto l'art. 19-bis secondo cui le disposizioni del decreto legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati. Infatti questi sono soggetti alla disciplina di cui al DDL C.1658-B approvato definitivamente dal Parlamento il 29 marzo 2017, ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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