Rapporti di lavoro

Datori di lavoro, più tempo per variare gli indirizzi per il conguaglio

di Maria Rosa Gheido

I datori di lavoro che svolgono la funzione di sostituto imposta sono tenuti a comunicare all’agenzia delle Entrate dove vogliono ricevere i dati dei modelli 730-4 dei propri dipendenti , da utilizzare per il conguaglio fiscale . Dal 2015 la comunicazione avviene tramite due canali, fra loro non alternativi e a scelta obbligata:

- i datori di lavoro che effettuano la comunicazione per la prima volta devono effettuarla utilizzando il quadro CT contenuto nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente;

- chi vuole modificare il recapito già precedentemente comunicato con una delle predette modalità, deve accedere al programma CSO disponibile nel sito dell’agenzia delle Entrate.

L’agenzia delle Entrate sottolinea con la risoluzione n.51/E di ieri che il termine per la trasmissione telematica del quadro CT è scaduto lo scorso 7 marzo, mentre con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, che modifica il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013, è stata eliminata la scadenza del 31 marzo precedentemente prevista quale termine ultimo per la trasmissione dell’indirizzo telematico.

Anche le comunicazioni inviate oltre detta data, pertanto, producono subito effetti e sono utilizzate per i conguagli da effettuarsi nel 2017 in considerazione, anche, del fatto che il modello CSO va a variare i recapiti, del sostituto o del professionista intermediario già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione unica 2015, 2016 o 2017.

Nella nuova comunicazione CSO deve essere indicato il numero di protocollo del modello 770 semplificato presentato dal sostituto nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione.

Precisa la risoluzione n.51/2017 che in caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello CSO è richiesta l’indicazione del numero di protocollo che è̀ stato attribuito all’ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare.

Diversamente, se si intende variare i dati già trasmessi con il quadro CT è necessario indicare il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale “999999”).

Se il sostituto o il delegato non dispongono delle relative ricevute o del cassetto fiscale del sostituto d’imposta, i dati possono anche essere richiesti a un qualunque ufficio dell’agenzia delle Entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto, allegando la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

Qualora la richiesta sia presentata da un delegato, la stessa deve contenere la delega del sostituto d’imposta, la fotocopia del documento d’identità del delegante nonché la fotocopia del documento d’identità del delegato.

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