Rapporti di lavoro

Le novità per il lavoro nella “manovrina” fiscale

di Antonio Carlo Scacco

Premio di produttività, anticipo pensionistico, Durc: queste le novità che interessano il lavoro contenute nel decreto legge 50 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile (cosiddetta manovrina fiscale) e in vigore a partire dallo stesso giorno.

Premio di produttività
A favore dei lavoratori per i quali i contratti collettivi di secondo livello prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico nell'organizzazione del lavoro (ad esempio attraverso gruppi e strumenti di consultazione permanente: vedi l'articolo 3 del DM 25 marzo 2016), si sostituisce il pregresso regime di favore fiscale con un beneficio contributivo. A carico di tali soggetti, percipienti reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente non superiore a 80 mila euro, era prevista una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali locali pari al 10% relativamente ad un limite massimo agevolabile di retribuzione premiale non superiore ad euro 4.000 (3 mila per gli altri lavoratori). La novità del decreto consiste nel ricondurre il tetto agevolabile a quello normalmente applicato (che diventa, pertanto, generale) ma al contempo prevedere un totale abbattimento della quota contributiva a carico del lavoratore ed una riduzione pari a 20 punti percentuali di quella a carico del datore (interessata è la sola contribuzione IVS), limitatamente alla parte di premio di risultato erogato compresa negli 800 euro. I lavoratori coinvolti nella gestione aziendale (ed in parte i datori) godranno, pertanto, di un beneficio aggiuntivo (di natura contributiva) rispetto al quello fiscale normalmente applicato sui premi di risultato erogati, tenendo però presente che alla riduzione contributiva corrisponde una eguale riduzione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La disposizione si applica ai soli premi e somme erogate in esecuzione di contratti aziendali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale , ovvero dalle rispettive rsa/rsu, dopo il 24 aprile del corrente anno. A quelli sottoscritti prima di tale data continueranno ad applicarsi le vecchie norme. Nel complesso una misura a costo zero per le casse dello stato, tenuto conto del recupero di gettito fiscale e delle minori entrate contributive (addirittura di segno positivo per le finanze pubbliche a partire dal prossimo anno).

Ape
Previsto qualche lieve ritocco alla disciplina dell'Ape (anticipo pensionistico) volontaria e cd. social. Circa la prima, ormai ai blocchi di partenza (il decreto attuativo è all'esame del Consiglio di Stato per il relativo parere), si introduce la possibilità per gli istituti di credito di cedere i crediti derivanti dal finanziamento concesso al soggetto richiedente ad altre istituzioni finanziarie anche senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito, conservando tuttavia il finanziamento le originali garanzie e coperture assicurative (la garanzia è prestata da uno speciale Fondo gestito dall'Inps). La norma tende a rendere più appetibile l'intervento degli istituti di credito, in attesa della sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto previdenziale ed i Ministeri competenti che regolamenterà la gestione del Fondo. Circa l'Ape social si precisa che, ai fini della decorrenza dell'indennità in attesa della pensione di vecchiaia, le attività lavorative considerate particolarmente faticose (ad esempio quelle esercitate da operai dell'edilizia, conduttori di treni e mezzi pesanti ec. : vedi allegato C alla legge di Bilancio per il 2017) si considerano svolte in via continuativa ove, nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità, non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e comunque compensato in continuità di attività nel periodo immediatamente precedente, ossia nel settimo anno precedente il momento di decorrenza dell'indennità medesima. Analoga disposizione vale ai fini della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'allegato E.

Durc
L'articolo 54 del decreto 50/2017 risolve una problematica sorta nelle settimane scorse circa la cd. rottamazione (definizione agevolata) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel corso degli anni tra il 2000 e il 2016 (decreto legge 193/2016). Il procedimento, infatti, prevede che la definizione si perfezioni solo ove siano state versate le somme dovute in unica soluzione ovvero sia stata pagata la prima rata (nei pagamenti rateali). Ne segue che rimaneva incerta la sorte di una eventuale verifica della regolarità contributiva nel lasso di tempo intercorrente tra la presentazione della istanza di definizione e la successiva perfezione del procedimento. Sia l'Inps (messaggio 824 dello scorso febbraio) che il Ministero del lavoro (parere del gennaio precedente) avevano sostenuto la tesi favorevole al diniego della attestazione di regolarità. Il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, infatti, consente il rilascio del DURC nelle ipotesi di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative ma nel caso di specie gli effetti sospensivi della istanza di rottamazione si riferiscono esclusivamente alle eventuali azioni esecutive degli Agenti della riscossione. La norma in commento risolve la questione disponendo invece espressamente che il DURC sia rilasciato a seguito della semplice presentazione della domanda di definizione agevolata (ovviamente nel rispetto degli altri requisiti di regolarità previsti). Preso atto della impossibilità di una gestione automatizzata in tempo reale, il legislatore ha ritenuto di adottare una soluzione “ibrida” e prevalentemente manuale degli eventuali annullamenti dei DURC rilasciati in presenza di istanza alla rottamazione, sulla base delle informazioni sulla regolarità dei versamenti fornite dell'Agente della Riscossione. Tale gestione sarà coordinata a livello centrale, in collaborazione con l'Inail. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporterà l'annullamento di tutti i DURC precedentemente rilasciati (l'elenco dei quali sarà visibile nella apposita sezione web del servizio “Durc On Line”).

Altre novità
Si segnala, tra le altre novità lavoristiche, la istituzione di una zona franca urbana (ZFU) nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici intervenuti a partire dall'estate dello scorso anno. Le zone franche urbane trovarono già ingresso nel nostro ordinamento con la legge Finanziaria per il 2007 (articolo 1 co. 341), sulla scorta della positiva esperienza francese, quali aree di piccola dimensione territoriale caratterizzate da particolare disagio sociale ed occupazionale, cui destinare peculiari agevolazioni fiscali e contributive allo scopo di favorirne lo sviluppo economico. Più in particolare le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU di nuova istituzione e che abbiano subito a causa del sisma la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti, possono beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. La norma parla di imprese ma l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della medesima zona. Gli anni interessati sono il 2017 e il 2018 e le agevolazioni saranno assoggettate al regime de minimis.

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