Rapporti di lavoro

Festa del 1° maggio, così il trattamento economico e normativo

di Michele Regina

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260 la giornata del 1° maggio (Festa del Lavoro) è una festività nazionale.

Le norme da osservare in occasione della giornata festiva, che quest'anno cade di lunedi, sono contenute nella citata legge n. 260/1949, nella successiva Legge 31 marzo 1954, n. 90, e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si riepilogano di seguito alcune precisazioni utili, rinviando le ulteriori specifiche economiche e normative alla contrattazione collettiva di settore.

Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.

La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio o salario mensile.

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come disciplinato dal CCNL di settore.

Lavoratori in CIG - Quando la festività nazionale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell'azienda, per i seguenti lavoratori:
1. ad orario ridotto e cioè che lavorano parte della settimana;
2. sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma ad ore.

Il trattamento economico relativo alla festività nazionale non è, invece, a carico dell'azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile.

Anf - Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Regime fiscale e previdenziale - La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini
dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini Irpef su quanto percepito dal lavoratore mese di marzo.

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