Rapporti di lavoro

Codice degli appalti : le clausole sociali diventano obbligatorie

di Antonio Carlo Scacco

Nei bandi di gara e negli avvisi per i servizi ad alta intensità di manodopera saranno obbligatorie e non più facoltative le cosiddette clausole sociali: è uno degli effetti della pubblicazione in Gazzetta del decreto legislativo 56/2017, recante correzioni al Codice degli appalti (dlgs 50/2016) e in vigore dal 20 maggio prossimo. Lo scopo della clausola sociale consiste nell'obbligare il datore al rispetto di determinati standard lavorativi e di protezione sociale e la sua utilità si manifesta principalmente ove si verifichi un cambio nella titolarità dell'appalto, obbligando la subentrante ad applicare condizioni lavorative non peggiorative rispetto a quelle applicate dalla subentrata.

Non c’è, invece, un obbligo generalizzato di assunzione da parte di quest'ultima, come confermato dalla lettura costituzionalmente orientata della libertà di iniziativa economica ex articolo 41 della Costituzione operata recentemente dalla più autorevole giurisprudenza amministrativa e dalla stessa Autorità Anticorruzione. In tali termini la clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa del destinatario (CdS 3900/2009, n. 3900) anche in relazione al Ccnl applicato da quest'ultimo (delibera ex Autorità vigilanza dei contratti pubblici 97/2012).

Interessati dalla novella sono gli affidamenti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli nei quali il costo della manodopera è almeno pari al 50% dell'importo totale dell'appalto. Proprio per la sua specifica finalità sociale l’assimilazione della previsione dell'inserimento della clausola ad una facoltà anziché ad un obbligo aveva suscitato accese polemiche, atteso il parere delle Commissioni parlamentari competenti e la stessa bozza del decreto legislativo 50/2016 circolata nei giorni immediatamente precedenti la pubblicazione in Gazzetta, che, al contrario, prescriveva la obbligatorietà dell'inserimento (e nonostante l'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE preveda solo la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di esigere condizioni particolari – incluse le clausole sociali – per la esecuzione dell'appalto).

La norma in commento risolve il problema ma occorre tenere presente che, nei cambi di appalto intervenuti in settori ad alta intensità di manodopera, l'ultima parola spetta, o dovrebbe spettare, all'autonomia collettiva. Come si legge in una apposita indagine conoscitiva parlamentare della XI Commissione Lavoro sui call-center, la strada più agevolmente praticabile è quella della “definizione di precise regole procedurali di confronto sindacale per la gestione delle crisi conseguenti a cambi di appalto”. Parole che ci sentiamo di sottoscrivere.

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