Contrattazione

Maternità garantita anche alle lavoratrici in gestione separata

di Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido

Le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps potranno avere l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, anche se non si astengono dal lavoro. Con questo intervento la legge approvata ieri allinea la tutela della maternità per le autonome assicurate presso l’Inps a quella delle professioniste iscritte ad Albi. Queste ultime hanno, infatti, diritto a percepire l’indennità anche se continuano a lavorare. Per le iscritte alla Gestione separata, invece, l’articolo 64 del dlgs 151/2001 dispone che la tutela della maternità avvenga nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A questa previsione l’articolo 13 della nuova legge aggiunge le parole « a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa».

A favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata vengono altresì ripristinate le disposizioni del dlgs 276/2003, che disciplinavano il lavoro a progetto, abrogate dal dlgs 81/2015. Pertanto, con la nuova legge, la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente . A questa si aggiunge una nuova previsione a favore del professionista iscritto alla Gestione: in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare, ratealmente, i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione. Inoltre in caso di maternità, se il committente è d’accordo, la lavoratrice autonoma potrà farsi sostituire da persona di sua fiducia.

Dal 1° gennaio 2017 il periodo di congedo parentale indennizzato spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non pensionati per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del figlio o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Per far valere il diritto devono però risultare accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata, in misura pari al 30% del reddito di lavoro su cui la contribuzione è stata versata. Si prescinde dal requisito contributivo per i periodi di congedo fruiti nel primo anno di vita del figlio o del suo ingresso in famiglia.

Peraltro, non è venuta meno la regola che collega l’accredito contributivo mensile al versamento dei contributi su un reddito pari almeno al minimale stabilito nella Gestione pensionistica dei commercianti (15.548 euro per il 2017). Bisognerà pertanto attendere i decreti attuativi e che il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Ad essi viene demandata la riduzione dei requisiti d’accesso alle prestazioni di maternità, la modifica dei requisiti dell’indennità di malattia e l’aumento dell’aliquota di contribuzione aggiuntiva che finanzia le prestazioni diverse dalla pensione, attualmente dello 0,72 per cento.

Infine, migliora il trattamento economico degli iscritti alla Gestione separata per i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

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