Rapporti di lavoro

Polizze deducibili. Ritardi nei pagamenti con mora all’8%

di Luca De Stefani

Oltre all’estensione agli autonomi non iscritti agli Albi e ai Collegi delle regole cosiddette “europee” per gli interessi di mora dell’8% sui ritardati pagamenti, la riforma ha confermato che sono «integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà». Si tratta dei premi pagati per polizze o contratti che proteggono gli autonomi dai rischi di mancato pagamento da parte dei clienti. Vengono così confermate regole già applicate nella pratica in quanto la deduzione di questi costi è già prevista dal principio di inerenza delle spese all’attività del lavoratore autonomo. Come per gli altri costi professionali, vale la regola della deduzione delle spese con il principio di cassa, cioè nell’anno del pagamento.

Circa l’applicazione degli interessi di mora dell’8% a tutti gli autonomi, va detto che, a differenza delle regole del tasso legale di mora dello 0,1% del Codice civile (decreto 7 dicembre 2016), la disciplina cosiddetta “europea” individua un termine «legale di pagamento» quando gli accordi tra le parti non lo prevedono. In questi casi, gli interessi decorrono, per legge, dopo 30 giorni dalla data, tra l’altro, di «ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente». Quest’ultimo documento per gli autonomi è il “preavviso di parcella”, da cui decorrono equiparato gli interessi che ma rimane un semplice estratto conto delle prestazioni eseguite. Il suo importo, quindi, non concorre a formare il volume d’affari e solo all’atto dell’incasso, che comporta l’emissione della fattura, il compenso viene registrato nei registri Iva. Va fatta attenzione, però, perché l’emissione di un avviso di parcella con «tutte le caratteristiche della fattura» può integrare l’ipotesi di fatturazione anticipata. Quindi, è preferibile predisporlo in forma di lettera descrittiva, con oggetto “Comunicazione onorari e spese da fatturare all’atto del pagamento”. Inoltre, vi deve essere l’avvertenza che «il presente documento non costituisce fattura a norma dell’articolo 21, dpr 633/72, e non deve essere utilizzato ai fini della liquidazione periodica dell’imposta; la fattura sarà emessa al ricevimento del saldo». È bene, infine, che vi sia la data, ma non la dicitura “fattura” ovvero il numero progressivo di emissione.

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