Rapporti di lavoro

Controlli a distanza più liberi nel rispetto del Codice privacy

di Aldo Bottini

La nuova disciplina dello smart working pone in termini diversi dal passato il tema dell’esercizio del potere di controllo sulla prestazione lavorativa. Questo potere datoriale, insito nella stesso concetto di subordinazione , si esercitava prevalentemente de visu, nelle sedi aziendali.

La modalità di lavoro agile certamente si basa su un incremento dell’investimento fiduciario nella relazione lavorativa, ma non elimina il potere datoriale di controllo. Anzi, la prestazione fuori dal perimetro aziendale, in luoghi che non è neppure necessario comunicare al datore di lavoro, pone con maggior forza il tema.

Se il potere di controllo rimane, cambiano le modalità di esercizio, che non possono che avvenire attraverso la mediazione dello strumento tecnologico. Gli strumenti di interazione e comunicazione con la struttura aziendale diventano gli unici possibili mezzi di controllo della prestazione. La consapevolezza di ciò ha portato il legislatore ad inserire nel testo un’apposita disposizione (articolo 21, “Potere di controllo e disciplinare”), nel quale si prevede che «l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni». Sotto questo profilo, la nuova formulazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, operata dal dlgs 151/2015, si rivela fondamentale, al punto da poter affermare che ben difficilmente lo smart working avrebbe potuto essere disciplinato e soprattutto praticato nel vigore della precedente normativa sui controlli. Il nuovo articolo 4 non prevede l’autorizzazione sindacale o amministrativa per gli strumenti di lavoro, ma soprattutto fa venir meno per questi ultimi il divieto generale di controllo a distanza dell’attività lavorativa. Il che, appunto, rende possibile il controllo della prestazione dello smart worker attraverso lo strumento tecnologico utilizzato per rendere la prestazione lavorativa. Ciò, naturalmente, a condizione che i lavoratori siano informati sulle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, e che venga rispettato quanto disposto dal Codice della privacy. Se tali condizioni vengono rispettate, tutte le informazioni raccolte tramite gli strumenti di lavoro sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.

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