Rapporti di lavoro

Il bonus “Renzi” non utilizza F24 Entratel

di Matteo Ferraris

L’agenzia delle Entrate conferma che il bonus “Renzi” (80 euro) è escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dall’agenzia delle Entrate, in quanto «non ci troviamo di fronte ad imposte, ma a qualcosa che è anticipato al contribuente da parte del sostituto e che gli viene semplicemente restituito».

L'ufficializzazione informale è contenuta nello “sbobinamento” dell'intervento formulato dal direttore centrale normativa dell'Agenzia che è intervenuto sulle innovazioni della cosiddetta “manovrina” adottata con il Dl 50/2017.

In attesa che le indicazioni fornite siano trasfuse in un documento di prassi, gli operatori acquisiscono un elemento di chiarezza benchè altri aspetti siano ancora non chiariti e ciò disturba l'ordinaria operatività.
In queste settimane in molti avevano anticipato l'interpretazione dell'Agenzia escludendo il cosiddetto bonus “Renzi” in quanto lo stesso coinvolge il sostituto per “un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati che non concorre alla formazione del reddito”, così qualificato dalla risoluzione n. 48/E/2014. In tale fattispecie, la compensazione è mero strumento attivato per “il recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014”. La qualificazione “recupero di somme erogate” è inserita anche nella rubrica del codice tributo “1655” denominato, per l'appunto, “Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. La tempestiva risoluzione n. 57/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate si era, infatti, limitata a emanare una implicita, quanto ragionevole forma di differimento dell'avvio del nuovo adempimento che, però, non eliminava i dubbi circa la reale portata dell'intervento in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.”).
Tra gli operatori si è diffusa un'incertezza generalizzata estesa anche alle compensazioni delle operazioni di recupero proprie dei sostituti di imposta; tale impasse è stata favorita anche da releases prudenziali dei programmi software.
Le nuove compensazioni
L'articolo 3 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto una misura che limita le compensazioni da parte dei “titolari di partita Iva”; tra questi, vi sono le imprese in qualità di sostituti d'imposta.
L'articolo 3, comma 3 della “manovrina” obbliga in modo generalizzato tutti i soggetti titolari di partita IVA, ad utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) per effettuare ogni tipologia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali (non sarà più consentito l'utilizzo dell'home banking). La compensazione con Entratel è destinata a tutti i crediti fiscali (a prescindere dal loro importo) relativi
•alle imposte sui redditi e alle relative addizionali,
•all'IVA,
•alle ritenute alla fonte,
•alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
•all'IRAP, nonché
ai crediti di imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Da una prima lettura dovrebbero, invece, essere oggetto di compensazione con le nuove modalità le eccedenze di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive ex DPR n. 445/97.
Con la modifica dell'art. 37, comma 49-bis del D.L. n. 223/2006, è stato, peraltro, esteso l'obbligo del visto di conformità– originariamente previsto solo per le compensazioni di crediti IVA per importi superiori a euro 5.000 – anche alle compensazioni orizzontali di tutti i crediti fiscali (a prescindere dal loro importo) relativi ai predetti tributi e crediti; il comma 4 dell'articolo 3 del D.L. n. 50/2017 prevede, poi, il divieto di utilizzo dei crediti di imposta per il pagamento delle sanzioni dovute nei casi di indebita compensazione.
Nel rammentare che si tratta di un decreto legge e, pertanto, il testo potrà variare in sede di conversione, sotto il profilo operativo, sostanzialmente quel che cambia è che per queste imposte è impedito il ricorso all'home banking e la banca, nel momento in cui viene portato un F24 per la compensazione, potrebbe impedire di processare alcuni codici a credito 8ovvero si potrebbe incorrere “nel mancato riconoscimento della compensazione”).
Le operazioni dei sostituti: i temi aperti
Con riferimento alle operazioni proprie dei sostituti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che per utilizzare in compensazione crediti di imposta diversi dai crediti IVA non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione con l'apposizione del visto di conformità; pertanto, “il visto può essere apposto in sede di dichiarazione ma il credito è già utilizzabile a partire dall'inizio dell'anno”.
Nello stesso intevento – e per ragioni a quelle descritte per il bonus “80 euro” -, è stato chiarito che non è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dall'Agenzia delle Entrate per utilizzare in compensazione i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730.
Da una prima lettura dovrebbero, invece, essere oggetto di compensazione con le nuove modalità le eccedenze di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive ex DPR n. 445/97 ma l'Agenzia ha chiarito che “una puntuale indicazione di quelli che sono i crediti che devono passare per i servizi telematici verrà fornita nei prossimi giorni”.
Per tale ragione sarebbe opportuno riaffermare il criterio in virtù del quale sono escluse da ogni vincolo le operazioni di possibile compensazione “verticale” che coinvolgono crediti e debiti dello stesso tributo e che, sino al 2015, e, in particolare, sino all'adozione della risoluzione n. 13/E/2015, potevano essere liberamente compensate con l'esposizione di un importo netto nel modello F24.
In questi giorni pare che molti software abbiano prudenzialmente bloccato le compensazioni di addizionali regionali destinati ad enti diversi o il recupero di irpef restituita anche a seguito di conguaglio di fine rapporto (codice 1627).
L'annunciato e sollecito chiarimento ufficiale dovrebbe consentire una maggiore serenità per gli operatori e le case di software.

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