Rapporti di lavoro

Controlli sul lavoro, l’accordo prevale sull’autorizzazione

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

L’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale previsto dall’articolo 4 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori), per l’installazione degli strumenti di controlli a distanza nei luoghi di lavoro. È questo il principio espresso dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera 4619 del 24 maggio.

Da tale linea generale discende che la procedura autorizzatoria pubblica da parte degli ispettorati territoriali è pertanto solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati. Ne deriva anche che, laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio da parte dell’ispettorato competente, la stessa autorizzazione potrà comunque essere sempre sostituita da un eventuale successivo accordo sindacale.

In merito ai soggetti ai quali è devoluto l’accordo, la nota ministeriale, riportandosi alle parti coinvolte nella contrattazione di prossimità prevista dall’articolo 8 del decreto legge 138/2011, li individua nelle rappresentanze sindacali operanti in azienda, oltre che nelle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale per la sottoscrizione dei contratti a livello aziendale o territoriale.

Peraltro, viene ricordato che lo stesso articolo 8, al comma 2, prevede che le intese possono riguardare, tra l’altro, la regolamentazione degli «impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie» attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale da parte delle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, intese che dovranno comunque prevedere le finalità indicate dal comma 1 dell’articolo 8 e dovranno garantire il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

In assenza di tali presupposti, trovano pertanto applicazione le disposizioni specifiche dettate dall’articolo 4 della legge 300/1970.

In merito ai requisiti dell’accordo, l’Inl, riportandosi a quanto già espresso sul punto dal ministero del Lavoro con la nota 2975 del 5 dicembre 2015, ritiene legittimo il comportamento del datore di lavoro che predisponga l'installazione dell’impianto di controllo previo accordo con la sola maggioranza della Rsa, non ritenendo operativamente conveniente riferirsi a tutte le rappresentanze.

La stessa nota ministeriale non ritiene invece sufficiente, in ragione della tassatività dei soggetti indicati dall’articolo 4, comma 2, dello Statuto, a legittimare l’installazione dei dispositivi di videosorveglianza a seguito di una intesa raggiunta dal datore di lavoro con organi di coordinamento delle Rsa di varie unità produttive della stessa azienda, con la conseguenza che tale fattispecie potrà identificarsi come comportamento antisindacale, ai sensi dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori, per configurarsi il quale si prescinde dall’esistenza di alcuno specifico elemento intenzionale.

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