Rapporti di lavoro

Pubbliche amministrazioni: nuove modalità per il lavoro flessibile

di Antonio Carlo Scacco

Le pubbliche amministrazioni potranno avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile o dalle altre normative sui rapporti di lavoro nelle imprese soltanto se, e nella misura in cui, tali normative lo prevedano espressamente: è questo l'innovativo principio contenuto nel decreto legislativo 75/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 scorso.

Il provvedimento, pienamente in vigore il 22 giugno prossimo, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 165/2001, in materia di organizzazione dei pubblici uffici, sulla base dei criteri di delega contenuti nella legge 124/2015. Sotto lo specifico profilo del lavoro flessibile, la norma di delega aveva previsto l’individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato (articolo 17, comma 1, lett. o) ). Il legislatore delegato, contravvenendo ad una prima stesura del decreto legislativo nella quale si prevedeva l'ammissibilità dei soli contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ha scelto invece (condivisibilmente) di demandare alla normativa di riferimento la possibilità di contemplare l'applicazione della specifica tipologia contrattuale alla Pa. Ad esempio, nel nuovo Jobs act del lavoro autonomo il comma 3 dell'articolo 18 prevede espressamente la possibilità di applicare il nuovo lavoro agile alle amministrazioni pubbliche, sia pure secondo specifiche direttive (in proposito si veda la direttiva del dipartimento funzione pubblica approvata il 25 maggio scorso in conferenza unificata Stato-Regioni).

Per i contratti a tempo determinato, stipulabili alle condizioni previste dal decreto legislativo 81/2015, il diritto di precedenza trova applicazione al solo personale delle categorie protette, mentre i contratti di somministrazione di lavoro sono esclusi per l'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali. Per il resto non cambia la causale giustificativa richiesta per la stipula di contratti flessibili, ossia le comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e il rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali. Opportuna la precisazione che i rinvii operati dal decreto legislativo 81/2015 ai contratti collettivi debbano intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'Aran (la Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni). Con la novella tutti i contratti di lavoro flessibili illegittimi (e non soltanto quelli a tempo determinato, com'era nella precedente disciplina) sono nulli e determinano responsabilità erariale a carico dei dirigenti responsabili.

Infine , il nuovo comma 5-quater dell'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001 elenca i soggetti delle pubbliche amministrazioni cui non si applicano le nuove disposizioni in materia di lavoro flessibile: il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

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