Rapporti di lavoro

Per i professionisti stop alle modifiche unilaterali del contratto

di Daniele Colombo

Stop alle modifiche unilaterali del contratto di collaborazione da parte del committente anche quando questa facoltà sia espressamente prevista nel contratto. È una delle principali novità contenute all’articolo 3 della legge 81/2017 sulla tutela del lavoro autonomo.

Clausole economiche stabili
In base all’articolo 3 della legge, si considerano infatti abusive le clausole che consentono al committente di variare unilateralmente le condizioni economiche del contratto. Se il contratto ha per oggetto una prestazione continuativa è, inoltre, vietato il recesso senza «congruo preavviso». Quando il preavviso può dirsi congruo? Su questo punto la norma tace e, nella sua applicazione pratica, in assenza di ulteriori specificazioni, non mancherà di generare dubbi interpretativi e interpretazioni difformi.

Pagamenti entro 60 giorni
Stretta anche su termini e modalità di pagamento dei lavoratori autonomi. Si considerano infatti abusive le clausole con le quali le parti prevedono termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data della ricezione della fattura da parte del committente o dalla richiesta di pagamento. Sarà considerata inefficace, ad esempio, la clausola con la quale il committente si riserva il diritto di pagare entro novanta e/o centoventi giorni.

Contratti in forma scritta
Stop anche al rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Il rifiuto, recita la norma, è «abusivo». Il concetto di clausola abusiva è di per sé poco chiaro anche se si raffronta ad altri testi normativi, come ad esempio il Codice del consumo e il Dlgs 231/2002 sulle transazioni commerciali. In questi casi, in presenza di clausole simili, il legislatore ha previsto espressamente la sanzione della nullità, che non è espressamente prevista dalla nuova legge. Allo stesso modo, c’è poca chiarezza sul concetto di abusività del rifiuto del committente di stipulare un contratto scritto: è evidente che la ratio della norma sia quella di considerare obbligatoria la forma scritta, ma meglio sarebbe stata un’esplicita previsione in questo senso.

Risarcimento del danno
In tutte queste ipotesi il lavoratore autonomo avrà diritto al risarcimento del danno subito, anche promuovendo un tentativo di conciliazione di fronte agli organismi abilitati.

La legge 81/2017 precisa che ai rapporti contrattuali si applica la normativa sull’abuso di dipendenza economica (articolo 9 della legge 192/1998) che considera quest’ultima, in generale, la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.

Il regime giuridico approvato è di particolare favore per il lavoratore autonomo. Infatti, non solo deroga alla normativa dettata dal Codice civile in materia di clausole vessatorie (articoli 1341 e seguenti del Codice civile che richiede la separata e duplice approvazione per iscritto delle stesse), ma l’articolo 3 della legge 81/2017 appare più garantista anche rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo a tutela del consumatore.

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