Rapporti di lavoro

Stop alle guerre al ribasso sui prezzi. Equo compenso per le professioni

di Marina Calderone

L’approvazione del Jobs Act autonomi ha riacceso il dibattito su concorrenza e professioni. Tutto ciò a distanza di qualche anno dalle liberalizzazioni che, nelle intenzioni, avrebbero dovuto dare una spinta decisiva all’economia.

Un ritorno di interesse, però, che deve fare i conti con la situazione economica degli ultimi dieci anni, alcuni di questi – i peggiori – in recessione e altri – i migliori – con una crescita del Prodotto interno lordo non in grado di supere l’1 per cento. Nonostante le difficoltà oggettive nel poter rintracciare utilità effettiva delle liberalizzazioni già intervenute, c’è chi continua a sostenere che le professioni necessitano di una sana concorrenza. Gli Ordini italiani ne sono altrettanto convinti, a patto che per concorrenza non si intenda solo quella del prezzo al ribasso, ma più opportunamente quella che punta ad aumentare la qualità della prestazione. Quest’ultima è una sfida che le professioni hanno accettato da sempre. Al contrario di quelle Amministrazioni pubbliche che hanno visto nell’eliminazione di ogni riferimento ai tariffari il lasciapassare per reperire consulenza gratuita in cambio dell’ipotetico “vantaggio” per il professionista di poter annoverare nel curriculum delle esperienze di lavoro con la Pa.

Gli Ordini e i Collegi professionali in questi anni si sono battuti per evitare che iniziative come queste diventassero prassi. Se è vero che la concorrenza va fatta sulla qualità e quindi anche sull’investimento del professionista su se stesso, allora è arrivato il momento di sgombrare il campo da ogni dubbio e puntare sul rispetto della dignità del lavoro professionale. Il Jobs Act degli autonomi ha il pregio di aver dato attenzione alle forme di lavoro “non subordinato” gravemente colpite dalla crisi economica e sempre più spesso alla mercé di soggetti contrattualmente più forti, in grado di imporre clausole vessatorie. La giurisprudenza peraltro dà segnali in tal senso, avviando una faticosa opera di riequilibrio (Cass., sez. lav. 22 settembre 2010, n. 20269) . E il mondo della politica sta intervenendo sul tema in modo trasversale, dando supporto alla tesi ovvero producendo concreti atti parlamentari, come il disegno di legge presentato di recente dal senatore Maurizio Sacconi.

Ma anche il mondo delle associazioni dei consumatori si è mostrato sensibile al tema, ritenendo che l’equo compenso più che ostacolare la concorrenza rappresenti una garanzia per i cittadini fruitori dei servizi professionali. Tuttavia, per rendere effettiva la linea di intervento intrapresa dalla legge è necessario che il legislatore inserisca nell’ordinamento il principio di “equo compenso” anche per tutte le professioni, dopo averlo fatto per i giornalisti nel 2012. D’altronde, il principio è già presente nella Costituzione che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. E se il lavoratore nella Costituzione è il termine con cui ci si riferisce a tutti coloro che lavorano e non a una sola classe sociale, allora è di tutta evidenza che anche il professionista ha diritto a un compenso che sia correlato alla qualità e alla quantità del lavoro, in base all’articolo 36.

Un criterio ragionevole per stabilire la misura del compenso equo potrebbe essere, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri vigenti fissati dai ministeri vigilanti per le singole professioni e che non possono essere qualificate come intese restrittive della concorrenza. Principio questo ormai consolidato nei pronunciamenti della Corte di giustizia (per ultimo, sentenza 8 dicembre 2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15), a riprova che il mito di un’Europa che vuole liberalizzare gli Ordini italiani sia tanto falso quanto abusato. Alla legge quindi il compito di stabilire una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si presume iniquo e quindi da ricalcolare in ultima istanza dal giudice.

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