Rapporti di lavoro

Fondi per la formazione utilizzabili anche per interventi di welfare

di Gianni Bocchieri

L’articolo 55-ter del Dl 50/2017 contiene un’interpretazione autentica delle norme che disciplinano gli interventi di formazione e riqualificazione professionale, di carattere previdenziale e di sostegno al reddito, a favore dei lavoratori in somministrazione, assunti a tempo indeterminato o determinato.

Si tratta di interventi finanziati con il contributo obbligatorio pari al 4% della retribuzione , versati al Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione, Forma.Temp.

La norma interpretativa precisa che le risorse versate a Forma.Temp possono essere utilizzate anche per finanziare le misure, stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, dirette a garantire ai somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.

In questo modo la norma consente al contratto collettivo di settore di ampliare indirettamente l’elenco puntuale degli interventi finanziabili con le risorse di Forma.Temp, avvalendosi dell’ente bilaterale Ebitemp, a cui le agenzie per il lavoro sottoscrittrici dello stesso Ccnl versano un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile per i lavoratori a tempo determinato e dello 0,30% per quelli a tempo indeterminato per finanziare ulteriori iniziative in favore dei somministrati.

Tuttavia questa norma rischia di determinare un duplice dubbio interpretativo. Il primo potrebbe riguardare la sua legittimità costituzionale, qualora si ritenesse che essa possa dare efficacia erga omnes alle disposizioni di un contratto collettivo. Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, la possibilità di conferire questa efficacia è riconosciuta solo in presenza di accordi collettivi firmati da sindacati “registrati” ovvero in presenza di disposizioni specifiche di natura retributiva o finalizzate a soddisfare fabbisogni specifici (come la formazione).

Il secondo problema interpretativo riguarda i somministrati da agenzie che non sottoscrivono contratti collettivi. Infatti, essendo le stesse comunque tenute al versamento a Forma.Temp per finanziare gli interventi puntualmente individuati dalla sua norma istitutiva (articolo 12, del Dlgs 276/2003), si pone il dubbio che questi versamenti possano essere poi utilizzati anche per attività previste da un Ccnl da loro non sottoscritto.

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