Rapporti di lavoro

Mobilità in deroga prolungata per le aree di crisi complessa

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Ammortizzatori sociali con aperture e delimitazioni.

Nella conversione in legge del Dl 50/2017 trovano, infatti, spazio due nuove disposizioni.

Con la prima (articolo 53-ter), l’Esecutivo interviene per garantire una più ampia tutela ai lavoratori occupati nelle aree di crisi industriale complessa individuate dall’articolo 27 del Dl 83/2012 (legge 134/2012). La norma attribuisce alle Regioni la facoltà di destinare quote non spese delle risorse finanziarie loro assegnate per gli ammortizzatori in deroga, per autorizzare la prosecuzione – senza soluzione di continuità – fino a un periodo massimo di 12 mesi, del trattamento di mobilità in deroga a favore dei lavoratori che operano in tali aree. La concessione, che può avvenire anche senza il rispetto degli specifici criteri stabiliti dal Dm 83473 del 1° agosto 2014, è rivolta ai soggetti che, al 1° gennaio 2017, risultano beneficiari di trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga. Per poter accedere alla proroga, ai medesimi lavoratori devono essere contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Anpal e al ministero del Lavoro.

Va ricordato che il Dlgs 185/2016 – correttivo Jobs act - ha previsto, attraverso l’inserimento del comma 11 bis, all’articolo 44 del Dlgs 148/2015 – l’introduzione di un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto (8 ottobre 2016). L’intervento è stato quindi finanziato anche per il 2017 per un importo complessivo di 117 milioni di euro (articolo 3, comma 1, del Dl 244/2016).

La disposizione si inserisce in questo solco e vuole garantire la continuità della tutela senza oneri per lo Stato, attraverso un utilizzo calibrato di risorse già programmate e assegnate alle Regioni.

Con la seconda previsione (articolo 55-quater), si stabilisce che, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso della cassa corrisposta ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova regola, i sei mesi scattano da tale ultima data. In pratica si riprende la disciplina ordinaria stabilita dall’articolo 7 del Dlgs 148/2015 per i trattamenti di Cigo e di Cigs, finalizzata ad evitare che i rimborsi o i conguagli si cassa soggiaciano alla prescrizione decennale.

Ricordiamo che la decadenza semestrale è molto rilevante per i datori di lavoro. Una volta intervenuta, infatti, è preclusa la possibilità di operare il conguaglio o di richiedere il rimborso, con la conseguente perdita delle relative somme.

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