Rapporti di lavoro

Orari e mansioni nel piano formativo su base individuale

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Il tirocinio extracurriculare si attiva con una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. A questa convenzione, predisposta in base a modelli definiti dalle Regioni e dalle Province autonome, va allegato il piano formativo individuale (Pfi) del tirocinante.

Il Pfi, preparato sulla base del modulo (allegato 1) individuato dalle nuove Linee guida, deve contenere le seguenti informazioni:

l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante);

i dati identificativi del tutor del soggetto promotore e quelli del tutor del soggetto ospitante con i relativi obblighi;

la durata del progetto con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali;

l’indennità, le garanzie assicurative, le attività da affidare al tirocinante;

diritti e doveri di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Ma vediamo nel dettaglio gli adempimenti di competenza del soggetto ospitante.

Oltre a collaborare alla stesura della convenzione e del Pfi l’ospitante è tenuto, prima dell’inizio del tirocinio, a inviare la comunicazione on-line Unilav, anche se il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro.

L’assunzione, le proroghe, la cessazione e, in caso di infortunio, la denuncia Inail vanno sempre trasmesse anche al soggetto promotore.

Nell’avvio del tirocinio deve essere garantita un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, se prevista, la sorveglianza sanitaria; inoltre, l’azienda deve mettere a disposizione dello stagista le attrezzature e gli strumenti necessari a svolgere le attività assegnate.

Per quanto riguarda il tutor - che ha la funzione di affiancamento al tirocinante - l’ospitante deve individuarlo fra i propri lavoratori che siano in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano formativo.

Quanto alle garanzie assicurative, è il soggetto promotore che deve garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, oltre alla responsabilità civile verso i terzi con una compagnia assicuratrice: la convenzione può prevedere che l’obbligo sia assolto dall’ospitante o dal promotore.

Generalmente, è dovere dell’ospitante versare allo stagista l’indennità di partecipazione che, fermo restando quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili: il compenso va erogato per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. Dal punto di vista fiscale, l’indennità per tirocinio è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente: il soggetto ospitante ha dunque la qualifica di sostituto d’imposta con i relativi obblighi.

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